I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Istituti autonomi case popolari e alloggi sociali

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di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

Gli alloggi posseduti dagli ex istituiti autonomi case popolari, se hanno i requisiti di alloggio sociale, sono assimilati all’abitazione principale e, quindi, esenti dall’imposta.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, ha affermato il sopra citato principio, aggiungendo un nuovo capitolo alla discussa questione.

L’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, a decorrere dal 2014, ha stabilito che sono assimilati all’abitazione principale, tra gli altri, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Disposizione valida fino al 2019, ma ripresa anche a decorrere dal 2020 dall’articolo 1, comma 741, lettera c), punto 1, della legge 160/2019, aggiungendo la specifica che l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale.

Con riferimento agli alloggi posseduti dagli ex istituti autonomi case popolari, ossia oggi i diversi istituti variamente denominati a seconda delle legislazioni regionali, si discute da tempo se la norma sopra richiamata sia applicabile. Ciò in quanto, l’articolo 13, comma 10, del Dl 201/2011, fino al 2019, e il comma 749, della legge 160/2019, dal 2020, prevedono un trattamento specifico per gli alloggi dei predetti istituti, stabilendo il diritto a una detrazione di € 200 per ogni alloggio regolarmente assegnato. Secondo l’interpretazione fornita dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 22954/2023, è evidente che «continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Dl. n. 201 del 2011, articolo 13, comma 10) – detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione».

Questa pronuncia si poneva però in un contesto giurisprudenziale piuttosto oscillante, caratterizzato da precedenti pronunce della Cassazione che ritenevano invece possibile che gli ex Iacp usufruissero dell’agevolazione prevista per gli alloggi sociali (Cassazione, n. 23680/2020) e da alterne decisioni della giurisprudenza di merito (in senso favorevole all’esenzione, tra le altre, Cgt 2° grado Puglia, 316/2022, 1319/2022, 1320/2022, in senso negativo, Cgt 2° grado Lombardia, 2828/2022 – Cgt 2° grado Campania n. 5782 del 20 ottobre 2023, Cgt 1° grado Bari, sentenza n. 1042/2024). Anche il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risposta alla Faq n. 15 del 3/06/2014 e la circolare n. 1/df del 18/03/2020, aveva ritenuto che gli alloggi degli ex Iacp aventi i requisiti degli alloggi sociali dovessero Beneficiare dell’esenzione; al contrario, quelli privi degli stessi potevano al massimo beneficiare della detrazione di € 200. L’Ifel, nelle note al bilancio 2016, aveva invece ritenuto che la presenza di una norma speciale di disciplina del trattamento degli immobili degli ex Iacp, impediva di applicare agli stessi l’esenzione prevista per gli alloggi sociali.

Gli alloggi sociali sono unità immobiliari a uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Sono tali anche gli alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà.

L’ordinanza della Cassazione qui in esame sposa invece la tesi della possibilità di riconoscere l’esenzione. La sentenza evidenzia che la presenza di due trattamenti fiscali differenti per gli alloggi degli ex Iacp e per gli alloggi sociali impedisce di ritenere che ci sia perfetta sovrapposizione tra alloggi posseduti dagli istituti anzidetti e gli alloggi sociali. «L’’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi Iacp ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008».

Si tratta di una pronuncia che ha incremetato ulteriormente l’incertezza in materia e che a questo punto richiede un necessario intervento delle Sezioni Unite ovvero da parte del legislatore, tale da porre fine alla stessa.

(*) Vicepresidente Anutel

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