Iva, disinfestazione e manutenzione non sono attività accessorie al servizio di refezione scolastica
Difetta il profilo soggettivo se le prestazioni secondarie sono fornite da imprese diverse
L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 520 /2022, chiarisce nuovamente, nel caso specifico applicando i principi al servizio di refezione scolastica, il concetto di accessorietà delle prestazioni ai fini Iva.
Un ente richiede quali sia il trattamento Iva da assoggettare al servizio di ristorazione scolastica che si compone di un'attività principale di ristorazione e di due attività secondarie denominate servizio di riparazione e manutenzione varia e servizio di disinfestazione e derattizzazione, richiedendo se fosse possibile applicare l'aliquota ridotta del 4% alle tre attività, in quanto derattizzazione e manutenzione sarebbero «funzionali e direttamente connesse al servizio di ristorazione scolastica».
L'Agenzia, citando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, stabilisce che «si è in presenza di una "prestazione unica" quando le prestazioni e/o cessioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente non sono tra loro indipendenti in quanto così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale». In tema di accessorietà l'Agenzia precisa che «una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore». L'articolo 12 del Dpr 633/1972 recita: «le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale».
La prassi ha chiarito che perché una prestazione/cessione si possa considerare "accessoria" è necessario che l'operazione "secondaria" sia effettuata in presenza di determinate condizioni: integra, completa e rende possibile la prestazione "principale"; è resa direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione "principale"; è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene effettuata l'operazione "principale".
L'Agenzia sottolinea che una cessione/prestazione risulta "accessoria" quando integra, completa e rende possibile la prestazione principale. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione "accessoria" all'attività "principale", unitariamente considerata: occorre che la prestazione "accessoria" formi un tutt'uno con l'operazione "principale".
La Corte di cassazione ha precisato che «la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l'effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale». Nel caso in questione manca sia il profilo soggettivo, le prestazioni secondarie sono fornite da imprese diverse dall'impresa che fornisce il servizio di refezione scolastica, ancorchè riunite in Rti, sia soprattutto il profilo oggettivo, posto che attività di disinfestazione e derattizzazione e attività di manutenzione non possono considerarsi accessorie al servizio di refezione scolastica.
Da sottolineare e di notevole importanza che nel caso in cui si stabilisca un prezzo unico e indistinto per prestazioni con aliquota diversa, la prestazione va fatturata ad aliquota ordinaria (o maggiore) anche se comprende prestazioni ad aliquota agevolata. Così l'AdE con la risposta n. 56/2017 dove trattando della cessione di piante aromatiche ha stabilito che se nelle confezioni vendute sono presenti piante soggette ad aliquota diversa il prezzo di vendita sconta l'iva all'aliquota maggiore indipendentemente dalla prevalenza della presenza delle singole piante. E ancora per le prestazioni alberghiere effettuate in istituti sanitari con la risposta n. 111/2004 l'Agenzia sottolinea che «per un consolidato principio di carattere generale, implicito nell'ordinamento che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, se a fronte di prestazioni per le quali sono previste diverse aliquote viene richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto prevale in ogni caso l'aliquota maggiore».
Anche la suprema Corte, con l'ordinanza n. 9661/2017, in relazione alla cessione di un unico fabbricato da cielo a terra composto da immobili strumentali e da case di abitazione non di lusso ha stabilito che si debba applicare l'aliquota maggiore, ordinaria nel caso specifico, non trattandosi di una pluralità di (autonomi) atti di cessione aventi a oggetto abitazioni del tipo suindicato, bensì di un unico atto di cessione avente a oggetto un immobile unitariamente considerato (un fabbricato da cielo a terra) il cui corrispettivo non è legittimamente parcellizzabile.