Fisco e contabilità

L'addebito erariale per colpa grave va dimostrato con norme e giurisprudenza in vigore all'epoca dei fatti contestati

In questi termini si è espressa la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana

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di Claudio Carbone

Se il dato normativo non è chiaro e persistono oscillazioni giurisprudenziali non risolte in modo univoco, l'eventuale errore interpretativo è scusabile e la colpa grave va esclusa.

Il responsabile del servizio finanziario di un ente locale, nell'esprimere il parere di regolarità contabile sulla proposta deliberativa di riconoscimento del debito fuori bilancio non è tenuto a esercitare un controllo sulla legittimità della spesa, dovendosi limitare all'accertamento della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato e dell'esatta imputazione della spesa, essendo a lui preclusa una verifica di complessiva legittimità degli atti. In questi termini si è espressa la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza n. 117/2023, nell'esaminare la condotta che ha causato il danno erariale che la Procura ha identificato nel rimborso delle spese legali relative a un processo penale svoltosi a carico di vari amministratori dell'ente e conclusosi con una sentenza di assoluzione con formula piena.

Molteplici e diverse le contestazioni mosse dalla Procura. Ad esempio, che la spesa per il compenso del difensore è divenuta conoscibile in un momento successivo alla sua avvenuta esecuzione, ed è stata interamente rimessa, quanto al suo ammontare, alla valutazione discrezionale del professionista. Inoltre, non vi è stato il preventivo accertamento della compresenza dei presupposti necessari per assumere la spesa a carico del bilancio comunale, ovvero: la necessità di tutelare i propri diritti e interessi e la propria immagine; la diretta connessione del giudizio alla posizione rivestita dal dipendente all'interno dell'apparato burocratico; l'inconfigurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente stesso. E ancor più che l'ordinamentale vigente all'epoca dei fatti e la giurisprudenza formatasi al riguardo, non ammettevano senza esitazione che un ente locale assumesse a proprio carico gli oneri di difesa di un suo amministratore coinvolto in un procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del suo ufficio.
La possibilità di accollo di spese legali da parte degli enti locali era, infatti, espressamente consentita solo nei confronti del personale dipendente.

Nonostante queste contestazioni, la sentenza ha precisato che in base a un giudizio prognostico e tenuto conto della specificità delle funzioni e qualifiche rivestite, non sono emerse nelle condotte dei convenuti gli elementi della colpa grave, necessari ai fini dell'addebito erariale. Tra questi, l'inosservanza del grado minimo di diligenza, l'ingiustificata negligenza o imprudenza, la macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla funzione svolta, ovvero, per il caso esaminato: il grave disinteresse per la cura degli interessi pubblici; la totale negligenza nella fase dell'esame del fatto e dell'applicazione del diritto; la grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di diritto; l'equivoca interpretazione personale di limpide disposizioni di legge. È stato all'opposto dimostrato come la formazione della volontà amministrativa e l'espletamento dell'attività istruttoria da parte dei vari organi, secondo le rispettive competenze, sono state sufficientemente serie e ponderate a fronte di una materia, quale quella trattata, di non facile intelligibilità e connotata dall'incertezza normativa ed interpretativa esistente, sia sulla stessa ammissibilità del rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali, sia sui presupposti necessari per procedervi.

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