L'attività di naturopata non richiede l'autorizzazione del Comune
Il Tar di Bologna traccia la differenza con l'attività di estetista con la quale non va confusa
L'attività di naturopata non richiede, a differenza di quella di estetista con la quale non va confusa, il rilascio di alcuna autorizzazione da parte del Comune né la presentazione di Scia.
Per questo, può svolgersi liberamente all'interno di centri termali, di erboristerie, di centri fitness, a condizione che non si svolga con pratiche e strumenti propri dell'attività estetica, subordinata - invece secondo la legge 1/1990 - alla presentazione della relativa Scia al Comune e al possesso di particolari requisiti professionali in capo all'operatore.
Con queste motivazioni il Tar di Bologna, con sentenza n. 204 del 4 marzo, ha annullato l'ordinanza con cui la polizia locale del capoluogo felsineo aveva contestato a una ditta lo svolgimento dell'attività di estetista, in assenza della prescritta Scia, all'interno di una erboristeria.
In particolare, veniva accerta la presenza di cartelli che pubblicizzavano attività di riflessologia plantare, di massaggi orientali, di linfodrenaggio, di trattamenti cinesi per il collo e la cervicale, che, secondo i vigili, poteva essere svolta soltanto da un naturopata abilitato all'esercizio dell'attività di estetista.
Sul punto, invece, i giudici amministrativi fissano un opportuno chiarimento, riprendendo la consolidata giurisprudenza intervenuta.
L'attività di estetista, per il cui avvio è richiesta la presentazione al Comune della Scia, è distinta rispetto a quelle che comportano l'esercizio di discipline bio-naturali, che - al contrario - sono liberalizzate e non richiedono alcuna autorizzazione comunale, in quanto volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.
Queste ultime attività comprendono pratiche di linfodrenaggio, massaggi orientali, trattamenti olistici, senza che necessariamente debbano rientrare nell'attività estetica ed essere subordinate alla presentazione al Comune di richiesta di autorizzazione o di titoli equipollenti.
In sostanza, il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata per la quale è necessario il possesso di particolari requisiti professionali, neppure se prescritti da leggi regionali, come nel caso dell'Emilia Romagna, sistematicamente dichiarate incostituzionali dalla Consulta in mancanza della disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti l'accesso e l'esercizio di pratiche bio-naturali.