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L'evoluzione del testo: tutte le modifiche attraverso sette versioni

di Ettore Jorio

Sono occorse sette versioni del Ddl Calderoli, partendo dal testo elaborato a ottobre che ha preceduto quello trasmesso agli enti territoriali regionali dal presidente della Conferenza Stato-Regioni Fedriga lo scorso 9 novembre 2022. Dopo le versioni successive del 29 dicembre, del 30 gennaio e del 1° febbraio è venuta fuori quella approvata dal Governo il 2 febbraio. Quest'ultima è risultata un po' modificata rispetto a quella d'entrata, e dunque sensibilmente implementata rispetto alle precedenti, specie della prima allorquando sono stati rinviati - relativamente alla individuazione dei Lep e all'individuazione dei fabbisogni standard (marginalmente dei costi standard e non già prioritariamente) - ai commi 791-801 dell'articolo 1 della legge 197/2022: 1) i tempi rispettivamente assegnati ai due organismi istituiti appositamente (sei mesi più sei mesi); 2) le competenze da sviluppare (cabina di regia e commissione tecnica per i fabbisogni standard); 3) gli step (ricognizione delle normative e delle funzioni esercitate da Stato e Regioni, della spesa storica dell'ultimo triennio, della individuazione delle materie riferibili ai Lep) utili a perfezionare i suddetti adempimenti.

Le modifiche rispetto al testo d'ingresso
Nella versione governativa del 2 febbraio, al di là del venir meno delle specificità traslate da dicembre nella legge di bilancio 2023, sono da registrarsi le seguenti modificazioni:
a)articolo 1. Tra le finalità della legge quadro sono state insediate, oltre a quelle di velocizzare e semplificare le procedure, quella di distribuire le competenze a che il sistema «meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione» nonché eliminato – ciò allo scopo di assumere il taglio di una regolazione generale e non contingente – ogni riferimento «alle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
b) articolo 2. Nel disciplinare il «procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione» il testo finale del Ddl ha sensibilmente modificato l'originario comma 4. Nella parte in cui nei confronti dello schema di intesa negoziato tra le due istituzioni - approvato dall'Esecutivo e firmato dal Premier e dal Presidente della Regione nonché trasmesso alla Conferenza Unificata – una volta acquisito il parere di quest'ultima è fatto obbligo alle Camere di esprimersi in proposito con atti di specifico indirizzo, secondi i rispettivi regolamenti, in luogo dei meri pareri delle Commissioni parlamentari per le questioni regionali. Un percorso che si conclude, una volta formalizzata la anzidetta intesa Stato-Regione, con l'approvazione delle Camere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;
c) articolo 4, commi 1 e 2. Questo precetto è stato quello maggiormente implementato, sia rispetto a quelli risalenti che a quello di preliminare all'esame del Consiglio dei Ministri. Nel testo finale, con i due commi è stato, rispettivamente, deciso di: a) rinviare - e qui l'insediamento di un consistente secondo periodo nel comma 1 - il trasferimento delle funzioni alle Regioni istanti successivamente all'entrata in vigore delle leggi di stanziamento delle risorse finanziarie, nel caso di un sopravvenuto nuovo onere o di maggiorazione degli stessi per la sostenibilità dei Lep, e a quando le stesse si riterranno coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica; b) prevedere, al comma secondo, sostanzialmente la stessa cosa nell'ipotesi di materie o di ambiti di materie diverse da quelle garantite attraverso l'erogazione dei Lep;
d) articolo 5. Con neo introdotto comma 2 rispetto agli elaborati di dicembre 2021, vengono escluse, a fare parte del plafond del gettito da prendere in considerazione finanziaria dell'intesa Stato-Regione, le più generiche entrate erariali dalla compartecipazione spettante alle Regioni sul proprio ricavo erariale;
e) articolo 7, comma 5. Dove viene sostituita al condizionamento annuale sulla base della «valutazione della compatibilità finanziaria degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata» con la più generica «coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio». Ciò come linea di indirizzo alla Commissione paritetica Stato-Regione incaricata di valutare le risorse umane indispensabili per sopperire alle esigenze sopravvenute con la maggiore autonomia legislativa;
f) articolo 8, comma 2. Viene ivi completamente sostituito il comma 2, nel senso di sancire che il finanziamento dei Lep, attraverso i costi e i fabbisogni standard, deve essere attuato nell'assoluto rispetto dei canoni stabiliti dalla legge di contabilità e bilancio del 1996 e degli equilibri di bilancio;
g) articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c). Qui il legislatore governativo, attesa l'importanza del titolo fulcro dell'intervento legislativo (Misure perequative e di promozione e sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale) è intervenuto consistentemente, rispetto alla bozza diffusa il 30 gennaio, e più marginalmente, con riguardo al testo di entrata in Consiglio dei Ministri. Ha eliminato il più generico obbligo della «previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili» imposto al sistema Repubblica per garantire ovunque, intendendo per tale le Regioni istanti e quelle non interessate alle nuove prerogative consentite dall'art. 116, comma terzo. Conseguentemente, ha sancito, in una alla previsione delle risorse destinate alla parte corrente da determinarsi a garanzie dell'esigibilità dei Lep attraverso i costi e fabbisogni standard:
-alla lettera a), il ricorso ad un sopravvenuto processo di unificazione delle diverse fonti aggiuntive e straordinarie in conto capitale, quella previste nell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, prescrivendo in proposito una significativa semplificazione delle procedure di accesso con destinazione territoriale. Ciò in considerazione dei flop applicativi, ampiamente registrati, del Dlgs 88/2011, attuativo della legge 42/2008 (Interventi speciali a sostegno delle aree deboli) e del Dm 26 novembre 2010 sulla (Perequazione infrastrutturale). Garantendo per l'occasione severe discipline di rendicontazione, razionale utilizzo, efficienza realizzativa e ricaduta efficace degli interventi assistiti da un assoluto vincolo di destinazione;
- alla lettera b), una uguale assoluta unificazione delle risorse di parte corrente da utilizzare in conto esercizio attraverso la più categorica semplificazione delle procedure amministrative;
- alla lettera c), l'effettuazione degli interventi speciali destinati ad investimenti da individuare solo ed esclusivamente con gli strumenti tradizionali di programmazione finanziaria pubblica e di bilancio. Dunque, attraverso il Def; il Ddl di legge di bilancio dello Stato; gli eventuali Ddl collegati alla manovra annuale di finanza pubblica.

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