L’omessa comunicazione di edificabilità dell'area non ferma l’Imu
La mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità di un'area, prevista dall'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002, non ha rilevanza relativamente all’assoggettamento della stessa all'imposta comunale sugli immobili. Questo il principio, valido anche per Imu e Tasi cui è giunta la recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo del 16 luglio 2018 n. 2993
La norma
L'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002 stabilisce che i Comuni, quando attribuiscono natura edificatoria a un'area, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Sin dall'emanazione della norma si era posta la questione circa gli effetti di tale comunicazione relativamente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sulle aree edificabili. In sostanza ci si poneva il dubbio se tale comunicazione fosse indispensabile per l'applicazione del tributo sulle aree edificabili, oppure se il contribuente fosse tenuto all'adempimento tributario a prescindere dall'avvenuta ricezione della comunicazione. Nasce spontaneo, inoltre, il parallelismo con la rendita catastale e con la peculiare disciplina prevista dall'articolo 74 della legge 342/2000, in base al quale la rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ha effetto solo dopo la sua notifica.
Le pronunce della giurisprudenza
La recente sentenza della Commissione siciliana si è posta sul solco di precedenti pronunce della Corte di cassazione.
La mancanza della comunicazione non ha effetti sull'imposta dovuta sulle aree edificabili. Ciò in quanto la norma non prevede un'espressa sanzione per la mancata comunicazione e la sua inosservanza non è di per se pregiudizievole pe la difesa del contribuente (Cassazione - sentenza del 2 luglio 2009 n 15558 ). La Cassazione, con l'ordinanza n. 12308/2017, ha ribadito che la mancanza della comunicazione non comporta la nullità dell'avviso di accertamento ove non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente.
Nel caso affrontato dalla Ctr Palermo è stato anche evidenziato che la mancanza della comunicazione non ha impedito al contribuente di avere notizia dell'intervenuta edificabilità dell'area, poiché la procedura di adozione del piano regolatore si era svolta legittimamente e con ampia pubblicità.
Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto nell'Ici dall'articolo 10 del Dlgs 504/1992 (ma anche nell'Imu, articolo 13, comma 12-ter, Dl 201/2011). Tutto quanto sopra si può applicare anche all'Imu e alla Tasi, la cui disciplina richiama la definizione di area edificabile contenuta nel Dlgs 504/1992.
Edificabilità e tributi
In effetti, riprendendo il parallelismo con la disciplina delle rendite catastali, è del tutto evidente la diversa formulazione della norma che subordina l'efficacia della rendita alla sua notificazione, a differenza di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 289/2002, che non condiziona invece la produttività di effetti ai fini tributari dell'avvenuta destinazione edificatoria dell'area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma.
Peraltro, l'articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 stabilisce che in base al Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l'Imu e la TAasi) sull'area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica.
Sanzioni e interessi
Ci si potrebbe interrogare se la mancata comunicazione abbia effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente.
Il ministero dell'Economia e delle finanze, nella circolare n. 3DF/2012, ha ritenuto che in tale ipotesi si applichi l'articolo 10, comma 2, della legge 212/2000, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere in seguito a fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
Si può nutrire qualche dubbio, tuttavia, considerando che la norma di legge non subordina espressamente l'efficacia ai fini tributari dell'attribuzione della natura edificatoria alla comunicazione di edificabilità e che gli strumenti urbanistici sono soggetti a specifiche norme di pubblicità, volte a garantire la conoscibilità delle loro previsioni in capo al contribuente.
(*) Vice presidente e docente Anutel
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel