I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La Csea presenta il conto ai Comuni per le componenti perequative 2024

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Amara sorpresa per tanti Comuni. Nelle ultime settimane molti di essi hanno ricevuto dalla Csea (Cassa per i servizi energetici ed ambientali), le intimazioni di pagamento relative alle componenti perequative aggiunte alla tassa sui rifiuti UR1 e UR2, riferite al 2024.

Si tratta delle due componenti perequative introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023, destinate, rispettivamente, al finanziamento dei costi dei rifiuti pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

I Comuni, in quanto gestori delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, erano tenuti ad applicare le due componenti perequative sin dallo scorso anno, dovendo successivamente provvedere alla dichiarazione degli importi addebitati agli utenti entro il 31 gennaio 2025 (articolo 6 allegato A deliberazione Arera n. 3368/2023) ed al versamento delle somme entro il 15 marzo 2025.

La diatriba che è si è sin da subito sviluppata riguardava l’obbligo di riversamento degli importi complessivamente addebitati agli utenti ovvero se tali importi andavano determinati considerando solo delle somme effettivamente pagate dai contribuenti. La posizione assunta dall’Arera e, per questa, dalla Csea si è orientata nel richiedere il riversamento degli importi semplicemente addebitati, indipendentemente dall’incasso. Infatti, nella dichiarazione scaduta lo scorso 31 gennaio il modello informatico richiedeva l’indicazione del numero di utenze ad uso domestico e il numero di utenze a uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno “a-1” (2024) – Faq “data Entry rifiuti Csea” n. 04; con una mera moltiplicazione matematica veniva determinato l’importo da versare.

Tale posizione è stata contestata da numerosi comuni (e dall’Ifel, vedasi documento del 13/02/2024 e successivi), i quali ritenevano che il riversamento dovesse essere effettuato solo con riferimento alle somme riscosse. Punto di vista condiviso anche dalla Corte dei conti della Liguria, con le deliberazioni 4 e 5 del 22/1/2025.

Ciononostante, l’Autorità e la Csea non hanno cambiato la propria posizione, provvedendo anzi ad ingiungere ai Comuni (e ai gestori) ritenuti inadempienti, il versamento della differenza tra l’importo “addebitato” e quello “incassato” e riversato alla Csea. Diversi Comuni hanno però riscontrato la nota della Csea, evidenziando diversi profilli di illegittimità della richiesta. In primo luogo, si sottolinea la mancanza di una previsione di legge che giustifichi l’addebito della componente perequativa UR2 (a differenza di quanto accade per la UR1), evidenziando come, ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non per legge.

Inoltre, viene rimarcato il fatto che, come evidenziano i Giudici contabili liguri, e come evincibile dalle deliberazioni Arera, il soggetto passivo dei prelievi è l’utente, ossia il soggetto tenuto al pagamento della Tari/tariffa per l’utenza. Il Comune è estraneo a tale rapporto obbligatorio.

La Csea, inoltre, ha provveduto a inviare le richieste di pagamento anche a quei Comuni che non avevano addebitato le componenti perequative nel 2024, riservandosi di provvedere nel 2025, spesso a causa di difficoltà tecniche e dell’incertezza applicativa. Peraltro, la Faq 8 afferma che: “la dichiarazione deve essere comunque inviata alla Csea entro e non oltre il 31 gennaio 2025 (o anni successivi), dichiarando un numero di utenze pari a zero qualora nel 2024 (o anni successivi) non siano stati emessi documenti di riscossione”, facendo ritenere a molti enti che il mancato addebito delle componenti perequative nei documenti emessi nel 2024 esonerasse dall’obbligo dichiarativo. Salvo poi correggere il tiro, ma solo con la successiva Faq n. 12, la quale precisava che nel caso in cui in un anno il gestore abbia omesso nei documenti di riscossione l’applicazione delle componenti perequative pro tempore vigenti, doveva comunque presentare la dichiarazione entro il 31/1/2025 sulla base del numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione in un determinato anno a (2024 nell’esempio).

Si è verificato dunque lo scenario delineato dalla Corte dei conti della Lombardia, con la delibera n. 15 del 23/01/2025, la quale, pur non pronunciandosi sul punto riguardante l’obbligo di versamento sulla base del “bollettato” o dell’incassato, ha sottolineato che i provvedimenti dell’Autorità possono essere impugnati davanti al Giudice amministrativo ovvero, successivamente, avanti al Giudice ordinario, per quanto attiene la loro concreta esecuzione.

Si tratta di una questione molto delicata, che si complica con l’introduzione dal 2025 della nuova componente perequativa UR3 per il finanziamento del bonus sociale rifiuti, componente che deve essere applicata già dal 2025. Molti Comuni, infatti, avendo già provveduto ad emettere l’avviso di pagamento unico per l’anno 2025 nei primi mesi dell’anno, ossia prima o a ridosso dell’uscita della delibera Arera introduttiva della componente (deliberazione n. 133 del 1 aprile 2025), non hanno applicato la componente perequativa nel 2025, riservandosi di recuperarla nell’anno 2026. Anche per evitare di emettere nuovi avvisi di pagamento del 2025 per pochi euro, emissione del tutto antieconomica. Tuttavia, tali enti, se l’interpretazione della Csea e dell’Arera non cambierà, dovranno dichiarare entro il 31/01/2026 tutte le utenze per le quali hanno emesso gli avvisi di pagamento (anche se senza componente perequativa UR3) e anticipare le relative risorse, non solo non incassate, ma neppure addebitate. Un paradosso assolutamente da evitare, anche alla luce degli importi della componente UR3, ben più cospicui di quelli delle due componenti introdotte nel 2024.

Senza tenere conto del fatto che, una tale posizione, costringe gli enti a non poter contabilizzare le componenti perequative nelle partite di giro (come riterrebbe il Mef), in quanto la creazione di residui attivi riferiti agli importi emessi e non incassati comporta la necessità di procedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto che il rischio di insoluto grava sul comune (Corte conti Lombardia, deliberazione n. 15/2025). Su tali questioni urge un intervento chiarificatore.

(*) Vicepresidente Anutel

-----------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

02/09/2025, Sesto al Reghena (Pn): AIUTI DI STATO COVID-19 IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - II° GIORNATA (9,00-16,00)

03-04/09/2025 Loreto (An): PREPARARSI ALLA RIFORMA ACCRUAL: BASI TEORICHE E CONSEGUENZE APPLICATIVE (9,00-16,00)

11/09/2025 Bellizzi (Sa): LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

16-19/09/2025 Centro Soggiorno e Studi ANUTEL ETS: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI TRIBUTARI (9,00-16,00)

18/09/2025, Verona: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE (9,00-16,00)

19/09/2025, Aosta: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)

23-26/09/2025 Centro Soggiorno e Studi ANUTEL ETS: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI (9,00-16,00)

24/09/2025, Vercelli: PREPARARSI ALLA RIFORMA ACCRUAL: BASI TEORICHE E CONSEGUENZE APPLICATIVE - II GIORNATA (9,00-16,00)

24/09/2025, Mariano Comense (Co): IL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO POST "RIFORMA", TRA PRINCIPI, PROCEDIMENTO ED ISTITUTI DEFLATTIVI (9,00-16,00)

30/10/2025, Misterbianco (Ct): PROCEDURE ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA

15-16/7/2025: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI

22/7/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL'ATTIVITA' ACCERTATIVA DELL'ENTE LOCALE (15,30-17,30)

28/7/2025: LE PROCEDURE DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO IMU E TARI, CASI PRATICI. CORSO BASE PER FUNZIONARI ED OPERATORI DI PRIMA NOMINA (15,30-17,30)

10/09/2025: IMPOSTA DI SOGGIORNO (15,30-17,30)

15-18/09/2025: CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

16/09/2025: IMU ED AREE FABBRICABILI - BASI NORMATIVE ED AGEVOLAZIONI PER IL COMPARTO AGRICOLO (10,00-12,00)

2-3/10/2025: CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE GIA’ IN POSSESSO DI QUALIFICA

21/10/2025: IMU ED AREE FABBRICABILI - BASI NORMATIVE ED AGEVOLAZIONI PER IL COMPARTO AGRICOLO (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

11/7/2025: L'IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AGLI ENTI LOCALI (10,00-12,00)

14-27/09/2025: PERCORSO SULLA PROGRAMMAZIONE: DAL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO AL RENDICONTO - I° PARTE (10,00-12,00)

6/10/2025: DAL GAP AL BILANCIO CONSOLIDATO, LA PARIFICAZIONE CREDITI / DEBITI, IL PROCESSO DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 201/2022 (15,30-17,30)

1-29/10/2025: PERCORSO SULLA PROGRAMMAZIONE: DAL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO AL RENDICONTO - II° PARTE (10,00-12,00)

5/11/2025: PERCORSO SULLA PROGRAMMAZIONE: DAL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO AL RENDICONTO - III° PARTE (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

9-18/07/2025: PERCORSO SULLE SPESE DEL PERSONALE (10,00-12,00)

5/09/2025: LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA LUCE DEI PIU' RECENTI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI (9,30-11,30)

12/09/2025: L'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (9,30-11,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 15 SETTEMBRE 2025 al 3 OTTOBRE 2025.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadSet2025.pdf