I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La nuova tariffa oraria del canone mercatale

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di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel

In questo periodo di predisposizione di bilanci comunali e di modifiche regolamentari e tariffarie a essi collegate, si deve affrontare anche la questione della corretta tariffa da applicare nell'ambito del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.

Molti Comuni, vuoi per una lettura utilitaristica della norma, vuoi per mantenere inalterati gli equilibri finanziari delle proprie entrate, all'inizio dell'anno hanno adottato la tariffa mercatale con suddivisione oraria calcolata in noni rispetto alla tariffa giornaliera fissata dal legislatore. È lo stesso comma 843 della legge 160/2019 che ha previsto come i Comuni e le Città metropolitane debbano applicare le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.

Oggi questo criterio non si sposa più con le indicazioni fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze, che con la risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, ha voluto interpretare il criterio di calcolo in modo differente, ritenendo che, per i mercati, la tariffa oraria in realtà si debba ricavare dalla tariffa base frazionata per 24 e applicata fino a un massimo di 9 ore. Metodo che tuttavia non convince nella logica e che peraltro causa uno gap tariffario tra chi occupa 9 ore, calcolato in 9/24 della tariffa giornaliera, e chi ad esempio occupa per 10 ore, calcolato in 24/24.

Questa Risoluzione si inserisce in un quadro normativo già molto difficile, che ha visto, nell'ambito di questa nuova entrata patrimoniale, l'autonomia delle amministrazioni locali fortemente minata da un sistema tariffario imposto dal legislatore. Le tariffe imposte impediscono di fatto la possibilità di garantire l'invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi, requisito imposto invece in ambito Cup, il canone principale dedicato a tutte le altre forme di occupazioni di suolo pubblico. Di fatto nell'ambito dei mercati, e solo per loro, si è voluto creare un sistema di tariffe omogenee per classe di popolazione dei diversi Comuni italiani, togliendo alle singole amministrazioni la possibilità di applicare il prelievo nella misura più adeguata al proprio territorio.

Tuttavia, andando ad analizzare l'impianto tariffario nello specifico, si scopre come il criterio in noni, garantisca una migliore gradualità tariffaria, e permetta ai Comuni di non adottare una contrazione di tariffe così importante rispetto a quelle applicate fino al 2019. Manovra tariffaria al ribasso che risulterebbe inspiegabile e ingiustificabile rispetto al resto della platea di contribuenti del proprio territorio.

Ma la risoluzione del ministero è vincolante per una corretta applicazione dell'entrata patrimoniale dedicata al mondo degli ambulanti? Nella gerarchia delle fonti le risoluzioni e le circolari del Mef non rappresentano un vincolo da seguire. Anche la Corte di cassazione l'ha recentemente ribadito nella sentenza n. 17408/2021, secondo la quale in materia tributaria i pareri del Mef non costituiscono fonte di diritti e obblighi, non discendendo da essi alcun vincolo neanche per la stessa amministrazione finanziaria che le ha emanate. La storia delle entrate locali, anche in materia di occupazione di suolo pubblico, del resto è piena di casi in cui le interpretazioni ministeriali sono state nel tempo superate dalla giurisprudenza di merito e dalla diversa lettura data dalle amministrazioni comunali che, forti dell'autonomia riconosciuta dall'articolo 52 del Dlgs 446/97, hanno sempre seguito la propria disciplina regolamentare. Sarebbe opportuno un intervento normativo in materia per evitare possibili futuri contenziosi.

(*) Docente Anutel

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