La partecipata consegnataria di azioni o quote non è agente contabile
La società è gravata solo da debito di vigilanza e non di custodia, quindi non è tenuta a rendere il conto giudiziale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza n. 352/2023, ha sancito il principio di diritto secondo cui una società partecipata comunale, incaricata di detenere le azioni o le quote dell’ente, è gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia, sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.
Il fatto
In sede di giudizio di conto...