Amministratori

La ratifica del sindaco salva la legittimità dell'ordinanza firmata dal dirigente

Non deve dare conto delle ragioni di pubblico interesse alla conservazione dell'atto

di Amedeo Di Filippo

Il sindaco può ratificare l'ordinanza adottata dal dirigente e sanarne il vizio di incompetenza. Trattandosi di ratifica e non di convalida, il provvedimento sindacale non deve dare conto delle ragioni di pubblico interesse alla conservazione dell'atto né deve essere adottato entro un termine ragionevole. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372/2021.

L'ordinanza
È stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza con cui il responsabile del servizio edilizia privata di un Comune ha imposto l'obbligo di presentazione di un programma di smaltimento di rifiuti, della conseguente diffida e dell'ordinanza con cui il sindaco ha provveduto a convalidarli essendo l'atto di propria competenza. A seguito della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tar, la società ha proposto appello per diversi motivi, tra i quali il fatto che le ordinanze dirigenziali sarebbero state illegittimamente convalidate per mezzo del successivo provvedimento sindacale, che sarebbe irrispettoso delle prescrizioni contenute nell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 per la mancata ostensione delle ragioni di interesse pubblico.

Convalida e ratifica
Nel dichiarare infondato l'appello, la quinta sezione del Consiglio di Stato mette al centro la differenza tra convalida e ratifica: quest'ultima riguarda il difetto di competenza dell'organo emanante; la prima richiede una specifica motivazione circa l'interesse pubblico. Più in particolare, la convalida è il provvedimento con il quale la Pa, nell'esercizio del potere di autotutela decisionale e all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Tale atto presuppone la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine eccessivo, secondo criteri di ragionevolezza, dall'adozione dell'atto illegittimo.
La ratifica invece costituisce l'atto con cui l'organo competente conferma l'atto adottato da altro organo della stessa amministrazione privo della relativa competenza, sanando così questo specifico vizio di legittimità. Ne consegue che il difetto di competenza può definitivamente superarsi con l'adozione del provvedimento di ratifica da parte dell'organo legittimato – il sindaco in questo caso – risultando per questo immune da vizi afferenti alla mancata ostensione delle ragioni di pubblico interesse. Lo stesso vale con riferimento al decorso del tempo prima dell'intervento della ratifica, che secondo l'appellante deve inerire il «termine ragionevole» di cui all'articolo 21-nonies della legge 241/1990 ma che, trattandosi di un provvedimento di ratifica e non di convalida, sfugge ai canoni di quest'ultima attenendo unicamente al profilo della competenza dell'organo emittente.

Avvio
I giudici di Palazzo Spada poi si soffermano sul preteso difetto di avviso di avvio procedimentale, rilevando da un lato che, nel caso di specie, gli accertamenti della Polizia provinciale sono sempre stati svolti in contraddittorio, dall'altro che viene in evidenza un vizio formale che non è in grado di inficiare ex se la legittimità dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge 241/1990. Inoltre, la stessa successione di atti nel tempo consente di ritenere che l'appellante abbia avuto piena contezza dell'evoluzione del procedimento, tanto è vero che la prima ordinanza, quella dirigenziale, espressamente richiama stessa la legge n. 241 e pertanto è stata in grado di radicare essa stessa quel contraddittorio che si reputa obliterato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©