La revoca dell'assessore non è un provvedimento sanzionatorio
Il provvedimento può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa
Secondo il Tar Puglia (sentenza n. 717/2023) la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. Il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il Capo dell'amministrazione ed il singolo assessore. Deriva che la revoca della delega assessorile non è da intendersi come un atto sanzionatorio quanto piuttosto quale atto posto nell'interesse della Comunità stessa, della trasparenza ed imparzialità dell'operato dell'ente, e soprattutto a salvaguardia della serena gestione della macchina amministrativa guidata dal Sindaco. Pertanto la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica; ed il Sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la sua decisione di revocare un assessore. Tutto ciò, dal momento che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca.
Nella vicenda Il Sindaco aveva nominato il ricorrente assessore, conferendogli le deleghe per i servizi Affari Generali – Personale – Contenzioso. Successivamente, il Capo dell'amministrazione, con proprio decreto gli aveva revocato la delega al contenzioso, confermando invece le altre deleghe. In particolare il ricorrente aveva contestato la pubblicazione di alcune delibere di giunta, così – secondo il Sindaco - alterando e facendo venir meno il rapporto fiduciario fra il Primo cittadino ed il suo delegato. Rapporto fiduciario – secondo il Sindaco - necessario per evitare strascichi nei rapporti politici all'interno della maggioranza in carica.
Il Tar pugliese ha evidenziato che una motivazione di revoca della delega di assessori come quella della vicenda è sufficiente ad esplicare il venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia tra sindaco e suo assessore; rientrando ciò nei profili di ampia discrezionalità dell'apprezzamento a base del provvedimento di alta amministrazione.
Spetta in particolare al Primo cittadino l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze che investano i rapporti tra le forze politiche all'interno della maggioranza, quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa e, non ultime, quelle che investono il possibile indebolimento del rapporto di affidamento tra il vertice dell'amministrazione e gli assessori. Peraltro in fase di scrutinio giudiziale dell'atto di esercizio della discrezionalità del Sindaco, lo stesso Tar non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale, né può tanto meno sindacare le ragioni di opportunità politico-amministrativa: non si tratta di un tipico provvedimento punitivo bensì della revoca di un incarico fondato sulla fiducia.