Le scelte del Comune di pianificazione urbanistica sono insindacabili
Se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e illogicità manifesta
Non sono sindacabili neppure dal giudice amministrativo le scelte di pianificazione urbanistica del Comune, in quanto estrinsecazione di piena discrezionalità della Pubblica amministrazione, se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e illogicità manifesta, figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere ex articolo 29-nonies, comma 1 della legge 241/90.
Così, la diversa tipizzazione urbanistica dei suoli, anche più sfavorevole per i relativi proprietari, effettuata dal nuovo strumento urbanistico comunale rispetto a quello precedente è il frutto di valutazioni tecniche ed amministrative riservate al livello politico, rispetto alle quali le posizioni dei privati risultano recessive.
Tranne che in presenza di chiare e inequivocabili situazioni di legittimo affidamento qualificato.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8383/2021) ritorna sulla questione della successione diacronica di strumenti urbanistici comunali e dell'incidenza sul regime dei suoli.
In tali casi risulta pressocchè incondizionato il potere pianificatorio del Comune che ,nell'attribuzione delle destinazioni d'uso dei suoli e delle possibili opzioni inerenti lo sviluppo del territorio, deve soltanto evitare scelte palesemente irrazionali.
Né costituiscono un limite le pregresse tipizzazioni urbanistiche delle aree sancite dal vecchio Prg, che potranno essere superate dal nuovo con una robusta motivazione che dia conto dell'interesse pubblico sotteso alla diversa scelta.
Tutto questo, perché il potere pianificatorio costituisce espressione della funzione di governo del territorio riconosciuta dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
La citata sentenza ha scritto la parola fine al contenzioso che ha visto protagonisti un Comune salentino e alcuni proprietari di suoli.
Il nuovo strumento urbanistico comunale aveva attribuito a quei suoli la prevalente destinazione di "parcheggio" (dunque di area per attrezzature di interesse collettivo), mentre i relativi proprietari ne reclamavano quella di area edificabile per abitazioni ( per loro più ambita), trattandosi di area interna al tessuto edificato, circostanza questa che avrebbe ingenerato in loro un'aspettativa qualificata all'attribuzione, anche a quel tratto residuale di area, di una eguale potenzialità edificatoria.
Al contrario, secondo i giudici, la scelta del Comune di individuare proprio su quei suoli uno spazio per parcheggio risulta logica e coerente con la finalità di decongestionare l'intera maglia, garantendo il miglioramento della vivibilità.
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di Pietro Alessio Palumbo