I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce del Consiglio di Stato in materia di edilizia

di Solveig Cogliani

Permesso edilizio – Sanatoria – Ex art. 32, Dl n. 269/2003 – Condizioni – Violazione - Opere ulteriori – Conseguenze
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 e delle norme a cui è fatto rinvio, ai fini della operatività del potere del presentatore dell'istanza di concessione o di autorizzazione in sanatoria di completare sotto la propria responsabilità le opere oggetto di condono, devono ricorrere le condizioni dell'avvenuto versamento della seconda rata dell'oblazione, della notifica al Comune del «proprio intendimento», con allegazione di una «perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi», dell' inizio dei lavori «non prima di trenta giorni dalla data della notificazione»; tali prescrizioni sono finalizzate a consentire all'amministrazione di individuare con precisione la natura e la consistenza delle opere oggetto della domanda condono al fine di tenerle distinte da quelle effettuate dopo tale domanda. Ne consegue, nel caso di realizzazione di nuove ulteriori opere, dopo la presentazione della domanda, da un lato che il Comune non può esprimersi in ordine ad un oggetto che ha cambiato natura rispetto a quello che la legge, eccezionalmente, consente di valutare in sede di procedura di sanatoria; dall'altro lato, l'automatica abusività delle opere effettuate perché esse non sono state autorizzate e si inseriscono in un contesto illecito che ne impone la rimozione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2020, n. 8527


Pertinenza – Presupposti – Opere – Valutazione d'insieme – Necessità
La valutazione da effettuare circa la consistenza delle opere effettuate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, Dpr n. 308 del 2001, che richiede il permesso di costruire per la realizzazione di nuove costruzioni, e dell'art. 6 dello stesso decreto, che qualifica come attività edilizia libera la realizzazione di «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola», deve essere svolta nell'insieme; pertanto, ove da tale valutazione emerga che si tratta di opere che hanno una destinazione stabile unitaria al servizio dell'attività florovivaistica e, per la loro dimensione, un forte incidenza sul territorio, trova applicazione il citato articolo 10 e, pertanto, è necessario il rilascio del permesso di costruire.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8504

Sanzioni – Demolizione – Provvedimento – Motivazione – Pubblico interesse – Legalità – Ripristino – Sufficienza
In materia di abusi edilizia, il provvedimento con cui è ingiunta, ex art. 31 del Dpr n. 380/2001, la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell'abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498); pertanto, non rilevano i trasferimenti immobiliari, né i titoli edilizi minori che fondano sulla stessa licenza edilizia e non giustificano nemmeno in termini di affidamento, la conformità dell'immobile alla disciplina edilizia e paesaggistica vigente in zona.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501

Sanzioni – Demolizione – Provvedimento – Vincolatività – Affidamento – Esclusione
Del resto, questa Sezione ha a più riprese chiarito che in materia di abusi edilizi, l'amministrazione pubblica anche a distanza di tempo, ha l'obbligo di adottare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l'esistenza di opere abusive, non essendo, di conseguenza, prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario il quale non può dolersi dell'eventuale ritardo con cui l'amministrazione abbia emanato il provvedimento (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501

Sanzioni – Sanzione pecuniaria – Difformità – Parziale – Presupposti
Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501