Legittimo che il concessionario del Comune riscuota le multe stradali con l'ingiunzione fiscale
Lo ha affermato la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un automobilista
Per il concessionario del Comune è consentita la riscossione delle multe tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26308 che ha respinto il ricorso di un automobilista.
Nel merito l'automobilista era ricorso al Giudice di Pace per opporsi all'ingiunzione di pagamento di una multa stradale emesso da una società concessionaria del Comune, tramite l'ingiunzione di pagamento; il particolare il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative nonché la carenza di potere del concessionario per procedere con tali modalità. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda; stessa sorte anche per l'impugnazione della sentenza, davanti al Tribunale.
Nel ricorso in Cassazione l'automobilista ha censurato l'affermazione del giudice del merito secondo cui anche i Comuni possono avvalersi della riscossione di cui all'ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso dell'automobilista ricorrente, invece, le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b) , del Dlgs 446/1997, non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazioni del Codice della strada mediante ingiunzione (Rd n. 639 del 1910).
Per la Cassazione il motivo di ricorso è infondato. Osservano i giudici di legittimità che il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimità richiamato dal Tribunale, con la sentenza impugnata. Secondo la Cassazione che comunque, l'affermazione del Tribunale che viene contestata e secondo cui ben può il concessionario per la riscossione emettere l'ingiunzione di cui al Rd n. 639 del 1910, è del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che la stessa Cassazione condivide e al quale vi è data continuità nella sentenza in commento.
Per i giudici di legittimità ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997) essendo tale affidamento consentito dall'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione, pure inizialmente disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011, non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata. La Corte di cassazione, pertanto, respinge il ricorso dell'automobilista.
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel