Maggiorazione per turno festivo infrasettimanale, la disposizione si applica sin da subito ma senza effetto retroattivo
I chiarimenti forniti con due pareri sulla nuova previsione contrattuale
La nuova previsione contrattuale relativa alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal 17 novembre 2022 (giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto), e non produce alcun effetto retroattivo.
La disposizione costituisce la regola generale e, solo se la contrattazione integrativa lo preveda, il lavoratore ha la facoltà di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno.
Sono questi i chiarimenti forniti dall'Aran con due pareri pubblicati in questi giorni sulla propria banca dati «orientamenti applicativi».
L'articolo 30 del contratto del 16 novembre 2022 ha operato una riscrittura della disciplina sulle «turnazioni» provvedendo ad inserire alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018, portandola così alla sua disapplicazione.
La novità apportata alla materia riguarda in maniera particolare, la previsione del comma 5, lettera d) che, in caso di turno coincidente con giornata festiva infrasettimanale riconosce al personale coinvolto una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione «individuale mensile», così come definita dall'articolo 74, comma 2, lettera c).
Il contratto del 16 novembre 2022 ha lasciato alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera ac) il compito di prevedere una clausola di «opzione» ovvero consentire al predetto personale di scegliere per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno.
Per l'Agenzia (parere CFL189) la nuova disciplina non può essere applicata antecedentemente all'entrata in vigore del contratto relativo al triennio 2019/2021 e, pertanto, è escluso ogni effetto retroattivo dell'istituto.
A supporto dell'interpretazione fornita, l'Aran richiama il disposto contenuto nell'articolo 2, comma 2, del citato contratto a mente del quale gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla stipula dello stesso (17 novembre 2022).
Con il parere CFL190 viene chiarito che il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di turno rappresenta la regola generale da applicare al personale turnista chiamato a prestare la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale.
L'eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, venga prevista la possibilità del lavoratore di esercitare l'opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria.
L'Agenzia ricorda che anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l'onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata deve essere computato figurativamente a carico del fondo delle risorse decentrate.