Fisco e contabilità

Mancata parifica dei crediti/debiti con le partecipate, verifica con doppio livello di analisi

Sia nella parte finanziaria del bilancio sia in quella economico-patrimoniale per garantire il consolidamento dei conti

di Daniela Ghiandoni e Tiziano Tessaro

La ricerca della trasparenza nei rapporti finanziari tra il bilancio dell'ente locale e quello delle società partecipate può essere ostacolata dal mancato allineamento delle scritture contabili nei reciproci rapporti di credito/debito. Perciò il legislatore ha dapprima cercato di porvi rimedio con l'introduzione degli obblighi di parificazione previsti dal Dl 95/2012 e ha poi rinforzato l'adempimento con l'articolo 11, comma 6, del Dlgs 118/2011, non prevedendo esclusioni di sorta e non specificando nè il livello della partecipazione, nè la sua consistenza quantitativa in termini di soglia di rilevanza.

Una delle problematiche più ricorrenti nell'ambito di tali rapporti finanziari, infatti, è rappresentata dalla mancata corrispondenza tra i debiti e crediti iscritti nei rispettivi bilanci, che possono essere riconducibili a varie situazioni:
a) cause di natura meramente formale (erronee o ritardate iscrizioni contabili, disallineamento dei principi contabili pubblici e privatistici eccetera), che possono essere individuate e risolte predisponendo una semplice rettifica delle scritture contabili o comunque motivando il tutto all'interno della relazione al rendiconto;
b) cause di carattere sostanziale. Statisticamente sono le partecipate che gestiscono servizi pubblici locali a registrare le mancate parificazioni, in quanto le stesse, in alcuni casi, hanno registrato crediti ai quali non corrispondono equivalenti voci passive nel bilancio dell'ente locale socio, rendendo la contabilità non conforme ai principi di cui all'articolo 162 del Tuel. In questo caso le modalità per porvi rimedio entro il termine dell'esercizio, come previsto dal citato articolo 11, comma 6, sono particolarmente complesse, perché l'ente locale ha l'obbligo di reperire le necessarie risorse finanziarie per garantire la copertura delle pretese societarie, anche attivando le dovute procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio. Può anche accadere, però, che i crediti vantati dalla partecipata non siano ritenuti legittimi o comunque corretti da parte dell'ente locale, con una pretesa societaria che potrebbe essere addirittura oggetto di contenzioso e che se non riconosciuta potrebbe indurre anche alla registrazione di perdite da parte della società stessa.

Le modalità di riconciliazione e di sistemazione delle partite a volte risultano complesse, perché non sempre l'ente locale riesce ad attivare i correlati poteri d'indirizzo e di controllo sulle partecipate in quanto, a volte, le partecipazioni possono essere di minoranza o comunque perché le posizioni restano comunque contrapposte. Lo stesso può accadere a causa di eventuali inerzie da parte degli organi dell'ente locale, che il responsabile finanziario non sempre riesce a governare.

Ma cosa succede se le posizioni dell'ente locale divergono da quelle della partecipata e entro l'esercizio non vengono assunti i necessari provvedimenti? La questione non può che trovare soluzione nei principi generali. É noto infatti che, al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa – è necessario ribadire ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall'Italia con il Dlgs 54/2014). In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (sentenza Corte costituzionale n. 252/2015 e n. 6/2019).

Ora, non c'è dubbio che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti rappresenti un vulnus agli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe concorrere alla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma nell'ulteriore adempimento costituito dall'asseverazione da parte di organi tecnici qualificati. Del resto, in ossequio ai princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell'equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza Corte costituzionale n. 197/2019).

Sul piano sostanziale, quindi, un siffatto comportamento (in cui cioè le posizioni dell'ente locale divergono da quelle della partecipata e entro l'esercizio non vengono assunti i necessari provvedimenti), al di là della mancanza di una formale previsione delle conseguenze afferenti la violazione della disposizione, palesa l'evidente contrasto con lo scopo contemplato dalla norma in questione, la quale è volta a escludere ogni effetto espansivo della spesa, mediante l'iscrizione di poste fittizie o non attendibili.

Nel silenzio della norma, il comportamento più corretto, in questi casi, sarebbe quello di inserire nella relazione sulla gestione le «mancate sistemazioni» delle partite non parificate nel corso dell'esercizio precedente, provvedendo ad accantonare nel fondo rischi una somma congrua che possa garantire l'eventuale copertura finanziaria al maggior debito o al minor credito dell'ente, se ritenuto probabile, secondo il criterio di prudenza.

La verifica necessita di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale, al fine di garantire un corretto futuro consolidamento dei conti.

L'ente, inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni di socio, dovrà segnalare agli amministratori e ai revisori della partecipata le anomalie riscontrate, richiedendo che vengano rimosse nel più breve tempo possibile e chiedendo la verifica dell'allocazione degli eventuali fondi rischio societari. Non prima, ovviamente, di aver verificato che i propri uffici abbiano correttamente agito.

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