Mano libera degli enti locali nello scorrimento delle graduatorie, la cui validità resta triennale
L'amministrazione può scegliere la modalità di reclutamento, purché abbia fissato appositi criteri nel regolamento di organizzazione
Gli enti locali possono scegliere tra concorso pubblico e scorrimento della graduatoria di altro ente, purché abbiano fissato appositi criteri nel regolamento di organizzazione, la cui validità rimane triennale, non applicandosi quella biennale introdotta dall'ultima legge di bilancio. Lo ha affermato la Corte dei conti Sardegna con la deliberazione n. 85/2020.
Il quesito
Un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili un parere sulla corretta interpretazione della normativa in merito all'obbligo o facoltà di scorrere le graduatorie appartenenti ad altre amministrazioni, previo accordo. La sezione Sardegna si è espressa in senso favorevole, posto che l'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 prevede sia la proroga delle graduatorie vigenti che la natura discrezionale dell'amministrazione in merito alla decisione di avvalersi delle graduatorie di altri enti. Purtuttavia, afferma, a presidio dei valori di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione, l'ente è tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo.
I giudici partono dall'articolo 35, comma 7, del Dlgs 165/2001, che ha affidato al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali. Ma mentre per le amministrazioni centrali lo scorrimento delle graduatorie è il sistema elettivo per la copertura dei posti vacanti, gli enti locali possono aderire alla ricognizione del fabbisogno operata dalla Funzione pubblica e quindi attingere alle relative graduatorie, ovvero non aderirvi e in questo caso la norma conserva valore di principio a cui sono tenuti a conformarsi in sede di predisposizione dei propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Le modalità di reclutamento
La scelta in ordine all'individuazione della modalità di reclutamento alla quale fare ricorso rientra dunque nell'esclusiva competenza dell'amministrazione locale: se opta per lo scorrimento della graduatoria, è tenuto al rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale e a riscontrare l'efficacia della graduatoria stessa. Se sceglie di ricorrere alle graduatorie di altre amministrazioni, è tenuto a predeterminare, preferibilmente nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo.
La validità delle graduatorie
La sezione si è soffermata anche sulla validità delle graduatorie a seguito della novella introdotta all'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001 dall'articolo 1, comma 149, della legge 160/2019, per cui il termine triennale è stato sostituito da quello biennale. La conclusione è netta: questo nuovo termine non riguarda gli enti locali, posto che la legge di bilancio 2020 non intacca la disciplina dell'articolo 91 del Tuel, a mente del quale le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
L'antinomia tra le due disposizioni normative è risolta dal principio la norma posteriore generale non abroga la norma anteriore speciale: essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali tra le amministrazioni statali e quelle locali.