Personale

Mansioni superiori, la Consulta legittima il compenso correlato all'anzianità di servizio

La Consulta non ritiene irragionevole una retribuzione aggiuntiva decrescente

di Amedeo Di Filippo

Con la sentenza n. 71 del 19 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dei criteri di determinazione del compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il fatto
La sezione lavoro del Tribunale di Torino ha sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale le norme della legge di stabilità 2013 che hanno riconosciuto agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente incaricato. Il meccanismo comporta una progressiva riduzione dell'aumento del trattamento economico correlato all'anzianità maturata dall'incaricato, fino all'azzeramento dopo i 21 anni, nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore. Determinerebbe così un'ingiustificata discriminazione, a parità di mansioni, all'interno della medesima categoria, beneficiando maggiormente coloro che hanno una minore anzianità di servizio rispetto ai colleghi e riservando agli assistenti amministrativi un trattamento deteriore rispetto ai docenti chiamati a svolgere le superiori mansioni di dirigente scolastico.

Le garanzie costituzionali
Per la Corte costituzionale le questioni sollevate non sono fondate. Prendendo spunto dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nell'articolazione delle carriere dei dipendenti pubblici e nella differenziazione del trattamento economico, i giudici affermano che le norme della legge 228/2012 non contrastano con le garanzie costituzionali in quanto non escludono la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso quale quello svolto dall'assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato un livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all'assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione.

Il trattamento economico
La Consulta non ritiene irragionevole una retribuzione aggiuntiva decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato di maggiori esperienze ma per esse già remunerato. Diversamente, ragiona, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il Dsga a livello iniziale, sebbene quest'ultimo sia titolare di quelle funzioni appartenendo a un ruolo diverso ed essendo stata accertata con apposito concorso la maggiore qualificazione professionale.
Nemmeno avalla la Corte la pretesa diversità di trattamento rispetto al personale docente, in quanto difetta la condizione di sostanziale identità delle situazioni messe a confronto. A livello normativo, innanzi tutto, posto che lo stato giuridico delle due categorie è diversamente delineato dal testo unico in materia di istruzione che non ne consente l'assimilazione. Quindi a livello contrattuale, dato che diverse sono le attività di docenza da quelle amministrative così come diversi sono gli aspetti economico-retributivi, soprattutto per quanto riguarda il trattamento accessorio.
Infine a livello di progressione di carriera, in quanto la legislazione ultima ha previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l'accesso al profilo di Dsga da parte dell'assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere dal requisito della laurea, ordinariamente richiesta, e prevedendo delle procedure selettive riservate nonché la valorizzazione dell'attività concretamente svolta.

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