Milleproroghe, spostata al 2022 la validità delle graduatorie per il personale dei servizi educativi comunali
Una boccata d'ossigeno per gli enti che non hanno avuto finora la possibilità di bandire e gestire concorsi
Non c'è pace per le graduatorie dei concorsi attivati dai Comuni per assumere personale educativo. L'articolo 5-bis del Dl Milleproroghe, in fase di definitiva conversione, sposta al 30 settembre 2022 la validità delle graduatorie del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi gestiti direttamente dai Comuni.
Le graduatorie
È stato l'articolo 32, comma 2, del Dl 104/2020 a prorogare dal 30 settembre 2020 alla stessa data del 2021 il termine indicato dall'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 160/2019, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. A sua volta, il comma 147 della legge di bilancio 2020 ha dato facoltà alle amministrazioni pubbliche di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
La prima proroga
Esaurita la possibilità prevista nella lettera a), correlata alle graduatorie più lontane nel tempo, e scaduta quella della lettera b), rimane la sola lettera c), riferita alle graduatorie approvate dal 2018 in poi, la cui validità è destinata a tornare nell'alveo ordinario della triennalità. Anche se il comma 149 della legge 160/2019, innovando l'articolo 53-ter, comma 3, del Dlgs 165/2001, ha introdotto la regola secondo cui le graduatorie «rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione», regola che ha validità a far data dal 1° dicembre 2020.
Sulle previsioni della lettera b) del comma 147 è già intervenuto l'articolo 32, comma 6, del Dl 34/2020, che ha disposto una prima proroga dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, limitatamente a quelle comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. L'articolo 5-bis del milleproroghe, novellando alla lettera a) il comma 6 dell'articolo 32, ora dispone una ulteriore proroga al 30 settembre 2022 del termine di validità di quelle graduatorie.
E la seconda
L'articolo 5-bis inoltre aggiunge (lettera b), un periodo al comma 6 dell'articolo 32, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. Una boccata d'ossigeno per le amministrazioni comunali, alle prese con graduatorie in prossimità di scadenza e senza aver avuto finora la possibilità di bandire e gestire concorsi finalizzati all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che determinato.
Riassumendo, dunque, le possibilità per i comuni sono le seguenti: le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2022; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione; le graduatorie in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022 sono prorogate al 30 settembre 2022.