Personale

Milleproroghe, spostata al 2022 la validità delle graduatorie per il personale dei servizi educativi comunali

Una boccata d'ossigeno per gli enti che non hanno avuto finora la possibilità di bandire e gestire concorsi

di Amedeo Di Filippo

Non c'è pace per le graduatorie dei concorsi attivati dai Comuni per assumere personale educativo. L'articolo 5-bis del Dl Milleproroghe, in fase di definitiva conversione, sposta al 30 settembre 2022 la validità delle graduatorie del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi gestiti direttamente dai Comuni.

Le graduatorie
È stato l'articolo 32, comma 2, del Dl 104/2020 a prorogare dal 30 settembre 2020 alla stessa data del 2021 il termine indicato dall'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 160/2019, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. A sua volta, il comma 147 della legge di bilancio 2020 ha dato facoltà alle amministrazioni pubbliche di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

La prima proroga
Esaurita la possibilità prevista nella lettera a), correlata alle graduatorie più lontane nel tempo, e scaduta quella della lettera b), rimane la sola lettera c), riferita alle graduatorie approvate dal 2018 in poi, la cui validità è destinata a tornare nell'alveo ordinario della triennalità. Anche se il comma 149 della legge 160/2019, innovando l'articolo 53-ter, comma 3, del Dlgs 165/2001, ha introdotto la regola secondo cui le graduatorie «rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione», regola che ha validità a far data dal 1° dicembre 2020.
Sulle previsioni della lettera b) del comma 147 è già intervenuto l'articolo 32, comma 6, del Dl 34/2020, che ha disposto una prima proroga dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, limitatamente a quelle comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. L'articolo 5-bis del milleproroghe, novellando alla lettera a) il comma 6 dell'articolo 32, ora dispone una ulteriore proroga al 30 settembre 2022 del termine di validità di quelle graduatorie.

E la seconda
L'articolo 5-bis inoltre aggiunge (lettera b), un periodo al comma 6 dell'articolo 32, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. Una boccata d'ossigeno per le amministrazioni comunali, alle prese con graduatorie in prossimità di scadenza e senza aver avuto finora la possibilità di bandire e gestire concorsi finalizzati all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che determinato.
Riassumendo, dunque, le possibilità per i comuni sono le seguenti: le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2022; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione; le graduatorie in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022 sono prorogate al 30 settembre 2022.

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