I temi di NT+L'ufficio del personale

Mobbing, concorsi e incarichi extraistituzionali

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Mobbing nel pubblico impiego

Il mobbing nel rapporto di impiego pubblico si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.
È quanto affermato dal Tar Toscana, sezione IV, nella sentenza 18 marzo 2024, n. 303. I magistrati, hanno ricordato che, in particolare, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. Dunque, la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito, che è imprescindibile ai fini della concretizzazione del mobbing.

Sottoscrizione della domanda di partecipazione a concorso/selezione

Il Tar Sicilia Catania, sezione IV, con la sentenza del 3 aprile 2024, n. 1273 ha dichiarato che è illegittima l’esclusione dal concorso per il candidato che abbia presentato in modalità telematica la domanda di partecipazione sottoscritta nell’ultima pagina - correttamente caricata sul portale, accompagnata da documento di riconoscimento e per la quale si sia ottenuto il codice unico - quando il bando prescriva la sottoscrizione del file (da scansionare ed inserire) in ogni sua pagina.
È stato altresì evidenziato che quando la domanda viene presentata in modalità cartacea ed è composta da più pagine, la sottoscrizione di ogni singola pagina si giustifica perché il documento è fisicamente composto da più elementi separati o separabili (le singole pagine, appunto); invece, una volta che la domanda cartacea è stata scansionata e convertita in un unico file digitale, poi trasmesso, la questione della separazione o separabilità non è più sussistente.

 L’ordine delle riserve nei concorsi 

In che ordine procedono le riserve nei pubblici concorsi? La risposta giunge dal Tar Calabria Catanzaro, sezione II, nella sentenza 2 aprile 2024, n. 528 nella quale è stato innanzitutto riportato l’elenco delle riserve esistenti:
l’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ha previsto una quota di riserva in favore di alcuni soggetti, che indica in coloro che risultano essere gli orfani e i coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per le stesse cause, i profughi italiani rimpatriati;
l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 ha introdotto anche la categoria dei soggetti che risultano essere vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli; per questi soggetti, inoltre, la legge 25/2011 ha previsto la possibilità di superare la quota di riserva indicata dal precitato articolo 18, comma 2, legge 68/1999;
l’articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 ha espressamente esteso agli orfani ovvero al coniuge superstite di soggetti deceduti per fatto di lavoro le disposizioni relative al collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per effetto della quale gli orfani di coloro che risultano deceduti per fatto di lavoro godono della quota di riserva attribuita dall’articolo 18, comma 2, legge 68/1999,e godono, altresì, del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
Premesse queste norme, è stato stabilito che la categoria degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro gode di un particolare status giuridico ai fini dell’assunzione, beneficiando non solo della riserva attribuita dall’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche – e soprattutto – del diritto di precedenza rispetto a ogni altra categoria e del diritto di preferenza a parità di titoli, attribuiti dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, della legge 407/1998 e 3, comma 123, della legge 244/2007, che estende a questi orfani i particolari benefici sanciti in favore delle vittime del terrorismo e della mafia.

Compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati

In tema di obbligo di riversamento delle somme che il pubblico dipendente deve effettuare alla propria amministrazione ai sensi dell’articolo 53, commi 7 e 7-bis, del Dlgs 165/2001 (per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati), la Corte dei Conti, sezione I giurisdizione centrale d’Appello, nella sentenza n. 92/2024 ha ribadito che la determinazione del quantum deve avvenire al lordo delle imposte.