Fisco e contabilità

Nessuna riduzione del canone nei contratti di locazione tra pubbliche amministrazioni

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di Elena Masini e Alberto Scheda

Non si applica la riduzione del 15% ai canoni di locazione passiva (articolo 3, comma 4, Dl 95/2012) fra pubbliche amministrazioni: lo asserisce la Corte dei conti - Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna, con delibera del 28 febbraio 2019 n. 14/2019/PAR .

Il caso esaminato
Un comune aveva concesso all'Azienda Ausl l'utilizzo di un edificio a fronte di un canone rientrante nella forma di «utilizzo di immobile in assenza di titolo», caso comunque contemplato dal limite di legge, alla luce delle modifiche apportate dal Dl 66/2014.
L'ente in particolare richiedeva se fosse tenuto alla riduzione obbligatoria del canone a carico dell'Ausl, non ritenendo applicabile la riduzione fra pubbliche amministrazioni.
La richiesta di parere è stata considerata inammissibile in quanto il Comune poneva un caso specifico privo dei requisiti, di «astrattezza e su temi di carattere generale», che sono necessari per ottenere una risposta. Tuttavia la Corte, ai fini collaborativi, fornisce elementi utili a orientare l'attività degli enti.
Riprendendo un proprio precedente parere espresso sul medesimo argomento (delibera n. 157/2015), i magistrati emiliani rammentano i principi che regolano la riduzione degli affitti tra Pa, arrivando ad escluderne l'applicazione al caso concreto sulla base di due assunti:
- trattasi di norma eccezionale e, come tale «insuscettibile di applicazione analogica, ovvero in casi simili o materie analoghe»;
- il rapporto intercorrente tra le due pubbliche amministrazioni viene qualificato non come contratto di locazione bensì come rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, ragion per cui una norma pensata per i contratti di locazione non può trovare applicazione nei rapporti concessori, attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici.
La motivazione del parere è data proprio dal fatto che la finalità della norma è il «contenimento della spesa pubblica» e quindi l'effetto pratico sarebbe del tutto neutro rispetto a quest'obiettivo di contenimento, trattandosi di rapporto che lega due pubbliche amministrazioni.

La riduzione delle locazioni passive prevista dalla legge
La riduzione delle locazioni passive fa parte delle misure di contenimento della spesa pubblica previste nella spending review contenute nell'articolo 3 del Dl 95/2012.
La disposizione prevede – al comma 4 - che «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali,… i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. …Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto…. E al comma 7: Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili».

La giurisprudenza contabile
La disposizione in esame ha incontrato tesi opposte in pareri di altre sezioni regionali della Corte dei conti. In particolare la Sezione di controllo Marche, (delibera n.122/2016/PAR) esprimendosi su caso analogo, indica l'applicabilità della riduzione anche fra pubbliche amministrazioni, asserendo che «il fatto che il bene utilizzato sia di proprietà pubblica non può influire sulla applicabilità della norma. Ma anche nei casi in cui il bene sia classificato nel patrimonio indisponibile o nel demanio, la natura pubblicistica del titolo che ne concede il godimento a terzi non rende di per sé inapplicabili i principi e le disposizioni in materia di determinazione del canone esigibile».
Una questione che, seppur su un aspetto residuale del contenimento della spesa pubblica, registra ancora approcci diversi da punto di vista dell'applicazione concreta. Di certo, in forza del parere della Corte dei conti Emilia Romagna, le amministrazioni sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla qualificazione giuridica del rapporto che viene incardinato con altri soggetti, specie se trattasi di pubbliche amministrazioni.
Spesso, infatti, vengono codificate come contratti di locazione – rientranti nella sfera privatistica – vere e proprie concessioni amministrative funzionali a soddisfare un interesse pubblico collettivo, in relazione alle quali è convincente la tesi di non applicare la riduzione obbligatoria del canone.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n., 14/2019/Par

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