Amministratori

Niente avviso di avvio del procedimento amministrativo se l'interessato conosce i fatti

Le norme sulla partecipazione del privato non vanno applicate meccanicamente e formalmente

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di Pietro Alessio Palumbo

La comunicazione dell'avvio del procedimento è uno strumento prezioso nella gestione della Pa: favorisce il privato che viene messo nelle condizioni di informare gli uffici procedenti con atti e documenti; favorisce la Pa consentendole di decidere in maniera leale e partecipata con i destinatari della sua azione.

Con la sentenza n. 11042/2022, il Consiglio di Stato ha chiarito che tuttavia le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente; nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa; dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione in parola è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.

Nella vicenda a ricorso era dedotta la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito all'appellante di esercitare il diritto di intervenire nel procedimento e prendere visione degli atti, presentando memorie e documenti.

Il giudice di palazzo Spada ha evidenziato che in materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono i canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e non formalistico. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo strumentale all'esigenza che il privato possa influire sul contenuto del

provvedimento, non è necessaria quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato e risulti pertanto che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L'obbligo dell'avviso di avvio del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celerità, rimettendo all'autorità emanante la valutazione della sussistenza di tali esigenze nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale; salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza. Pertanto la Pa, ove ritenga esistenti i presupposti di rapidità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell'urgenza; atteso che le ragioni della velocità devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio. E ciò soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo. Secondo il Consiglio di Stato nel caso di specie, alla luce degli indicati principi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non era in grado di inficiare il provvedimento emanato dal Comune coinvolto. Peraltro l'interessato non aveva assolto all'onere di allegare e dimostrare che proprio grazie alla comunicazione avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi validi che avrebbero potuto effettivamente condurla a una determinazione diversa da quella che invece assunta.

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