Amministratori

Niente deroghe alla gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive

Rientrano invece gli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva

di Amedeo Di Filippo

Il principio di gratuità stabilito dall'articolo 5 del Dl 78/2010 deve essere applicato, salve le deroghe espressamente previste per legge, a tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Lo afferma la sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione 104/2022.

Le norme
Il parere verte sulla corretta applicazione dell'articolo 5 del Dl 78/2010, il cui comma 5 dispone che nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non vi rientrano gli incarichi aventi a oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali purché l'amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Vi rientrano invece gli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio di cui faccia parte il comune stesso. Il comma 11 del medesimo articolo 5 in ultimo dispone che chi venga eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
Sulla portata e il perimetro di applicazione del principio di gratuità degli incarichi si sono pronunciate la Corte costituzionale con la sentenza 151/2012 e la sezione delle autonomie della Corte dei conti con due deliberazioni del 2016 e del 2017: la Consulta ha affermato che la disposizione ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; i magistrati contabili hanno sostenuto che essa si riferisce a tutte le ipotesi di incarico.

Il parere
È stato chiesto alla sezione se il principio di gratuità degli tutti incarichi operi anche nei confronti dei sub-commissari delle provincie dove sono previste e istituite le zone omogenee, considerato che la legge regionale riconosce loro la medesima indennità prevista per gli amministratori straordinari impegnati nel riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. I magistrati sostengono che il precetto normativo mira a evitare che un medesimo soggetto, eletto o nominato in più organi politici appartenenti a diversi livelli di governo, possa percepire un doppio emolumento, in violazione del principio del divieto di cumulo. Alla luce di questo quadro normativo e degli approdi giurisprudenziali in materia, la sezione conclude che al caso in esame, configurando un'ipotesi di coesistenza di incarichi di natura politica, rientri nell'ambito applicativo del comma 11 dell'articolo 5 del Dl 78/2010. La disposizione del comma 11, precisa la sezione, si riferisce alla sussistenza contemporanea di incarichi di natura "politica"; diversa la fattispecie di cui al comma 5, in cui la carica elettiva coesiste con incarichi di diversa natura. Il relativo ambito di applicazione è quindi diverso e le due fattispecie non sono sovrapponibili, in quanto in caso contrario il comma 11 andrebbe a svuotare di qualsiasi significato e portata precettiva il comma 5, trasformando il divieto di remunerazione ivi sancito in possibilità di scelta dell'emolumento più conveniente, con tutte le conseguenze a questo connesse.

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