Amministratori

Niente incarico di direttore generale a chi prima è stato amministratore unico di una inhouse

Il soggetto incaricato non aveva scontato il periodo di raffreddamento

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di Ulderico Izzo

L'Anac, con la delibera n. 269/2021, ha bocciato la nomina del direttore gen erale di una Provincia campana, per palese inconferibilità dell'incarico. La ragione è che non si poteva conferire l'incarico in quanto l'interessato, sei mesi prima, aveva svolto la carica di amministratore unico di una società pubblica, in house providing.

L'Autorità ha applicato correttamente la norma di riferimento secondo la quale coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Il soggetto individuato dall'organo di vertice dell'amministrazione provinciale, all'esito di una selezione pubblica, non aveva scontato il periodo di raffreddamento in quanto sei mesi prima aveva svolto l'incarico di amministratore unico di una società a partecipazione pubblica di tipo legale, nata per espressa previsione di legge.

Per l'Autorità sono manifesti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità, che attengono tanto all'incarico di provenienza, tanto all'incarico di destinazione.

L'atto deliberativo li individua con precisione quali l'essere o essere stati nell'anno precedente, quale appunto il periodo di raffreddamento organo di governance di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Provincia, nonché ricoprire un incarico amministrativo di vertice – gestionale - della Provincia.

La declaratoria contenuta nella delibera in parola fa emergere l'importanza del ruolo del Rpct, il quale, seppur in momenti diversi e soggetti diversi, ha attivato il procedimento e lo deve avviare nei confronti dell'organo conferente rispetto al scatta la sanzione dell'articolo 18 del Dlgs 39/2013 (i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza) e ovviamente nei confronti del soggetto cui è stato conferito l'incarico, poi dichiarato nullo.

Altro aspetto su cui riflettere riguarda la sorte degli atti compiuti da un dirigente privo di investitura, tenendo in evidenza che l'Adunanza plenaria n. 6 del 1993, afferma che non può riconoscersi efficacia agli atti del funzionario di fatto contro i quali l'interessato insorge negando il potere di chi li ha emessi.

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