Fisco e contabilità

Niente Iva sui contributi erogati se la prestazione non rientra tra i rapporti sinallagmatici

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L'assenza di convenzioni o atti riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive, di disciplina dei diritti e obblighi tra società percettrice ed enti eroganti, esclude l'esistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico e i relativi contributi sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva. Resta comunque detraibile l'Iva sugli acquisti se e nella misura in cui questi riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o a esse assimilabili.
La risposta all'interpello n. 92/2020
, in merito al caso di una società in house che percepisce contributi per lo svolgimento di attività legate alla mobilità (sosta a pagamento e trasporto pubblico locale), conferma l'efficacia delle precedenti risposte fornite su problematiche similari n. 234 (citata dalla società istante) e n. 490 del 2019, dal momento che non vi sono prestazioni rese a beneficio dell'erogante.

Contributo esente da Iva
In merito alla classificazione del contributo come provento fuori dal campo di applicazione dell'Iva, articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/72, la traccia deriva dai principi delle norme comunitarie in materia di prestazioni di servizi (articolo 2, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE), come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia ha affermato che deve sussistere un nesso diretto fra servizio fornito dal prestatore e relativo controvalore ricevuto; per cui la corrispettività delle somme versate deriva dalla controprestazione disciplinata da questo rapporto giuridico (sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16, punti 36 e 37). Assume pertanto valore essenziale la natura corrispettiva o contributiva dell'erogazione che, nel secondo caso, deve essere estranea all'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere. Un caso tipico delle erogazioni non corrispettive, quindi irrilevanti ai fini Iva, è costituito dai contributi in conto esercizio, a fondo perduto, in base alla legge, ma anche in quei casi dove l'indagine fondata su criteri «sussidiari» permette di affermare l'assenza di:
• acquisizione da parte dell'erogante dei risultati dell'attività finanziata;
• clausole risolutive espresse o di risarcimento del danno da inadempimento percettore;
• responsabilità contrattuale (circolari 20/E/15 e 34/E/13, risoluzioni 21/E/05 e 16/E/06).

Detraibilità dell'Iva
In merito alla detraibilità dell'Iva, sempre sulla scorta della direttiva unionale (articolo 168) tradotta nel sistema nazionale della detrazione (articolo 19 decreto Iva), l'interpello conferma che il presupposto è legato alla misura dell'impiego dei beni o servizi acquistati ai fini della realizzazione di operazioni soggette a imposta da parte di un soggetto che operi in attività d'impresa, arte o professione. Quindi, almeno in linea generale, la detraibilità dell'Iva sugli acquisti a monte, non è influenzata dalla percezione di erogazioni a carattere contributivo, a condizione però che questi introiti non sostituiscano i corrispettivi (operazioni imponibili o assimilate) delle prestazioni rese a valle

Risposta dell'agenzia delle Entrate n. 92/2020

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