Personale

Niente sanzioni disciplinari per il dipendente che ha criticato su Facebook un consigliere comunale

La critica anche pesante a un singolo consigliere non integra responsabilità per inosservanza dei doveri d'ufficio

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di Pietro Alessio Palumbo

Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti ha stabilito che salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. Ma secondo il Tribunale del lavoro di Torino (sentenza n. 1301/2021) criticare su Facebook e fuori dell'orario di servizio un consigliere comunale nel corso di una diretta streaming della seduta del Consiglio non è perseguibile sul piano disciplinare. Per il giudice torinese non è possibile sostenere che il consigliere comunale rappresenti il datore di lavoro. La "rappresentanza" dell'ente spetta esclusivamente ai suoi organi di vertice: sindaco e suoi delegati. Il tutto perde ulteriormente di peso disciplinare se, la critica (sebbene inelegante) sia rivolta a un singolo membro dell'organo consiliare; non a quest'ultimo nel suo complesso.

La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento integra responsabilità per inosservanza dei doveri d'ufficio. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.

Nella vicenda il dipendente comunale, fuori dall'orario di lavoro, ha seguito la diretta social del consiglio comunale. Durante l'intervento di un preciso consigliere il dipendente è esploso in un'aspra critica sulla chat pubblica. Il consigliere in questione ha fatto lo screenshot della chat e lo ha inoltrato al capo del personale accompagnandolo con la richiesta di sanzionare disciplinarmente il dipendente in tempi brevi.

Secondo il giudice di Torino il potere disciplinare del datore di lavoro con particolare riguardo a condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti e terzi, può essere esercitato solo quando i suddetti comportamenti rientrino nella nozione concreta di "inadempimento" del lavoratore. Su queste basi il tribunale ha fondato l'annullamento della sanzione disciplinare. Per un verso il dipendente non era nello svolgimento delle proprie funzioni, ma a casa propria. Per altro verso, se è vero che i dipendenti comunali hanno l'obbligo contrattuale di astenersi da dichiarazioni pubbliche ineducate nei confronti della propria amministrazione, è anche vero che "l'offesa" nel caso di specie non era destinata all'ente ma a uno degli esponenti politici che partecipano al consiglio comunale. Esternazioni di un ordinario cittadino sulle dichiarazioni di un politico; nessun legame con l'attività lavorativa; solo termini forse poco eleganti per esprimere dibattito sociale.

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