I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Niente Tosap per i mercati durante il «lock down»

di Stefano Baldoni(*) - Rubrica a Cura di Anutel

La legge di conversione del decreto legge «rilancio» introduce una nuova agevolazione per l'occupazione degli spazi pubblici delle aree mercatali, al fine di tenere conto della sospensione delle attività dei mercati stabilita dai provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.

L'esenzione per i mercati del Dl 34/2020
L'articolo 181 del Dl 34/2020 è stata arricchito dalla legge di conversione con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-quater, prevedendo in particolare l'esenzione dal pagamento della Tosap temporanea (e del Cosap) in favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Dlgs 114/1998. L'esenzione riguarda il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, periodo caratterizzato dalla chiusura totale o parziale dei mercati su aree pubbliche.
La norma risolve il problema del tributo dovuto dagli ambulanti durante la chiusura dei mercati, tributo che i Comuni non avevano il potere di cancellare, almeno nella Tosap, stante il divieto di introdurre in via regolamentare esenzioni non previste dalla legge (Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 137/2017). Ed evita altresì il ricorso da parte dei Comuni ad altri strumenti ammessi per tentare di raggiungere indirettamente lo stesso fine, come l'incremento della riduzioni previste dal Dlgs 507/1993, pur sempre nei limiti di legge e quindi articolato in modo da non determinare «un sostanziale svuotamento del prelievo» e «tenendo conto di speciali e preminenti esigenze».

Soggetti esonerati
L'esenzione spetta a tutti i titolari di concessioni o autorizzazione, vale a dire ai soggetti intestatari di concessioni di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, per i mesi di marzo e aprile 2020, a prescindere dall'effettiva chiusura del mercato o comunque del divieto per questi soggetti di recarsi presso i posteggi assegnati. Infatti in molte realtà locali, stante le previsioni governative, molti mercati sono stati solo parzialmente chiusi, consentendo ad esempio l'accesso ai soggetti esercenti il commercio ambulante alimentare.
La norma riguarda solo la tassa temporanea, prevista dall'articolo 45 del Dlgs 507/1993. Le occupazioni dei mercati possono riguardare aree mercatali attrezzate, cioè aree destinate formalmente con deliberazione allo svolgimento di attività commerciale, sottratta preventivamente all'uso pubblico, nelle quali sono stati predisposti degli stands, delimitati e contrassegnati posti fissi e organizzati servizi idonei a qualificarla come tale, ovvero mercati organizzati periodicamente (settimanalmente, mensilmente) su strade e aree pubbliche, normalmente destinate all'uso pubblico e solo in un limitato periodo di tempo destinate a mercato.
Nel primo caso le concessioni/autorizzazione di suolo pubblico sono di norma permanenti, in quanto connesse a provvedimenti di durata superiore a un anno (articolo 42 del Dlgs 507/1993), anche se, qualora l'ente impositore abbia consentito le occupazioni anche solo per periodi di tempo inferiori a un anno, possono anche essere temporanee.
Nel secondo caso, invece, le concessioni sono sempre temporanee, poiché al termine dello svolgimento del mercato l'area è restituita all'uso pubblico. Nel caso di concessioni riguardanti posteggi fuori mercato, l'occupazione, ai fini tosap, non può che essere, analogamente a quanto sopra, di natura temporanea.
L'agevolazione del decreto «rilancio» riguarda quindi solo le occupazione temporanee, poiché in questo caso, il tributo o il canone sono determinati in relazione alla durata effettiva dell'occupazione (espressa in giorni o in ore). Nel caso invece di occupazioni di natura permanente, tenuto conto del carattere annuale della tariffa, non suscettibile di frazionamento (circolare Ministero Finanze n. 13/E-1994), l'esenzione dell'artilcolo 181 sembra non poter operare.
Per le occupazione temporanee invece andrà quantificata la parte di tributo non dovuto, facendo riferimento al numero di giorni o di ore contenute nel provvedimento autorizzatorio riferite al periodo marzo-aprile 2020. La quota del tributo esente si ritiene debba essere calcolata al netto delle riduzioni spettanti (ad esempio quella prevista dall'articolo 45, comma 5, del Dlgs 507/1993 in favore dei «venditori ambulanti»).
Da chiarire che cosa accada se, per effetto del periodo di esenzione, la durata dell'occupazione scenda al di sotto del mese e quindi se resta applicabile o meno la riduzione prevista dal comma 8 del medesimo articolo 45, prevista per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o ricorrenti (e analogamente per quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni). Anche se si ritiene che le stesse restino applicabili, onde evitare effetti paradossali di aumento del tributo complessivamente dovuto.

Rimborsi
Nel caso, assai frequente, di pagamento già effettuato, tenendo conto che i regolamenti comunali prevedono a norma di legge una riduzione in caso di pagamento anticipato, la norma del comma 1-ter dell'artilcolo 181 stabilisce che i Comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato. È da ritenere che la norma preveda il rimborso, che parrebbe doversi effettuare d'ufficio (i Comuni rimborsano), delle somme relative al periodo di esonero, a prescindere che le stesse siano state versate nel predetto periodo (anche se la legge parla di somme versate nel periodo). Altrimenti il beneficio riguarderebbe solo la seconda rata del tributo, scadente il 30 aprile (ma in realtà differita da molti enti) ovvero il rarissimo caso dei cosiddetti «spuntisti», considerata la sospensione di molti mercati.

Ristoro compensativo
Il minor gettito derivante dalla norma di esenzione e, quindi, parrebbe anche i rimborsi che gli enti dovranno effettuare, troveranno ristoro in uno specifico trasferimento erariale, previsto dal comma 1-quater dell'articolo 181, pari a 12,5 milioni di euro complessivi, da ripartire con apposito Dm da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020 (per avere un termine di riferimento, il trasferimento compensativo previsto per l'esenzione Tosap-Cosap in favore dei pubblici esercizi ammonta a 127,5 milioni di euro complessivi).

La tari giornaliera
Da rilevare, infine, che la norma ancora una volta dimentica la Tari giornaliera che, tuttavia potrebbe ritenersi non dovuta, quantomeno per i commercianti ambulanti ai quali l'accesso al mercato era precluso per provvedimento governativo o locale, configurandosi una obiettiva impossibilità di potenziale produzione di rifiuti da parte del titolare dell'autorizzazione/concessione e che, comunque, potrebbe essere esonerata dal Comune con norma regolamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, legge 147/2013, da adottarsi entro il 30 settembre e da finanziarsi più opportunamente con risorse proprie di bilancio dell'ente.

(*) Vice presidente Anutel