Fisco e contabilità

Imu 2020, senza nuova delibera vale l'aliquota base

Il cambio di regole non permette la conferma implicita

di Pasquale Mirto

Scadrà il 31 ottobre il termine per i Comuni per approvare le delibere tributarie. É il caso di riordare che la regola generale (articolo 1, comma 169, legge 296/2006) prevede che, se il Comune non delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La regola presuppone però l'esistenza di aliquote già deliberate l'anno precedente. E questa situazione non si verifica per la «nuova Imu». Nel 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina, diversa da quella in vigore fino al 2019, anche perché il nuovo tributo somma la vecchia Imu e la Tasi. In questo caso, si ritiene che senza delibera comunale si rendano applicabili le aliquote di base, e non quelle dell'anno precedente, che sono riferite ad un tributo soppresso.

E ciò, nonostante la circolare n. 1/DF/2020 abbia sostenuto che la nuova Imu si «pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione»: interpretazione che non ha alcun fondamento normativo, posto che la nuova disciplina abroga espressamente il vecchio prelievo. Inoltre, la delibera espressa è necessaria per confermare l'ex maggiorazione Tasi, che dopo l'articolo 108 del Dl 104/2020 è applicabile su tutte le fattispecie su cui era applicabile nel 2019. Per la Tari, l'articolo 107 del Dl 18/2020 ha previsto la possibilità per i Comuni di «approvare» anche per il 2020 le tariffe adottate per il 2019. Stando al tenore letterale, sembrerebbe necessaria una delibera espressa, e non una conferma tacita. Entro il 31 dicembre, comunque, dovrà essere approvato il piano economico finanziario secondo la nuova metodologia Arera e l'eventuale conguaglio tra il differenziale costi 2020-2019 potrà essere ripartito in tre anni dal 2021.

Il conguaglio dovrà considerare non solo i costi, ma anche le variazioni di basi imponibili, come quelle collegate alla chiusura di imprese. Rimane poi un'imprecisione normativa, perché letteralmente è previsto che siano i Comuni a provvedere «alla determinazione ed approvazione» del Pef entro dicembre, mentre il Pef è determinato dal gestore dei rifiuti e approvato dall'Ato, almeno nelle realtà dove è istituita. Dal 2020 c'è l'obbligo di inviare tutte le delibere regolamentari e tariffarie al dipartimento Finanze per via telematica, con l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Le delibere e i regolamenti sui tributi diversi da imposta di soggiorno, addizionale Irpef e Imu, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre, con invio dai Comuni entro il 14 ottobre. Questi termini, per il 2020, sono stati prorogati, dall'articolo 106 del Dl 34/2020, al 16 novembre e 31 ottobre. Lo stesso accade per le delibere Imu. Gli atti sull'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, a cui il Mef provvede entro 15 giorni lavorativi successivi all'inserimento nel portale del federalismo fiscale.

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