Appalti

Nuova tegola del Consiglio di Stato su Asmel: illegittima l'attività di centrale appalti

Bocciato il Pf di un Comune casertano. Per Palazzo Spada Asmel Consortile non può fare da centrale acquisti anche alla luce delle conclusioni della Corte Ue su un caso analogo

di Mauro Salerno

Nuova tegola sull'attività di centrale di committenza svolta da Asmel. Con un'ulteriore sentenza il Consiglio di Stato ribadisce l'illegittimità dell'attività di centrale appalti da parte del Consorzio promosso da Asmel per l'offerta di servizi di committenza. La pronuncia (n.6975/2020, depositata il 12 novembre) arriva a pochi giorni di distanza dell'altro intervento con cui Palazzo Spada ha seppellito la maxi-gara da 831 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di lampioni a led (controllabili a distanza) in favore degli enti associati.

Anche in questo caso la sentenza si è conclusa con la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento di una gara. In ballo, questa volta, c'era un project financing di valore molto più contenuto (2,7 milioni), bandito dal Comune di Casaluce (Caserta) per la realizzazione e gestione di un tempio di cremazione. A contestare la gara un concorrente escluso per mancanza di requisiti, che ha messo in dubbio il bando sotto il doppio profilo della quantificazione dei requisiti di partecipazione e della legittimazione di Asmel consortile a gestire la procedura.

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambe le obiezioni mosse dall'impresa. Anche la disciplina dei requisiti di partecipazione prevista nel bando è stata considerata fuori norma, tanto che, come si legge nella sentenza, «l'odierna appellante avrebbe potuto, quindi, partecipare alla gara in questione qualora la lex specialis non avesse violato le previsioni dell'articolo 95 del d.P.R. n. 207/2010».

Chiusa la prima questione, i giudici di Palazzo Spada affrontano il tema, ben più rilevante, dei requisiti posseduti da Asmel Consortile e che dovrebbero consentire al consorzio di proporsi agli enti locali in qualità di centrale acquisti.

Anche questa pronuncia nega questa possibilità. Ma rispetto a quella arrivata pochi giorni fa (sentenza n.6797/2020, depositata il 3 novembre) , aggiunge qualche particolare in più dal punto di vista della lettura della sentenza della Corte Ue del 4 giugno scorso, rilasciata dai giudici europei proprio sul caso Asmel. I giudici di Palazzo Spada chiariscono ora che la Corte Ue ha stabilito come le norme italiane che limitano «l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private», sono legittime. Anche nel caso esaminato dalla Corte Ue «Asmel non poteva, dunque, rivestire la posizione di centrale di committenza», determinando «l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale».

Nel caso in esame il Comune di Casaluce ha provato a difendere la gara sostenendo che in realtà Asmel consortile non avrebbe svolto funzione di centrale di committenza vera e propria, ma soltanto la semplice « funzione di committenza ausiliaria,effettuando la stessa una mera attività di supporto nella gestione informatica della gara, che resterebbe nella disponibilità e nella gestione del solo Comune». Ricostruzione non accolta dai giudici non solo in seguito alle conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia europea. Ma anche alla luce della semplice lettura delle norme di gara da cui, si legge nella sentenza, «risulta conclamata la natura di centrale di committenza di Asmel consortile».


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