Personale

Nuove assunzioni, tutte le indicazioni della Corte dei conti sul calcolo delle capacità

Mobilità, spesa, procedure avviate, fondo crediti e trattamento accesorio: il punto delle decisioni delle sezioni regionali

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Preannunciata dall'introduzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 ad aprile dello scorso anno, la rivoluzione nel calcolo della capacità di assumere dei Comuni è realtà. A tre mesi dall'entrata in vigore sancita dal decreto 17 marzo 2020, è possibile tracciare un primo bilancio, anche alla luce degli orientamenti giunti nel frattempo.
Il nuovo sistema è fondato su una logica differente rispetto al regime del turn over. Non rilevano più le cessazioni di personale e i Comuni non hanno limitazioni quantitative alle assunzioni, a condizione di poterle effettuare nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria individuati dal legislatore. Da ciò nascono le «soglie» e le «fasce», e la capacità di incrementare il personale. La sostenibilità va ricercata nel rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, espressiva dello stato di salute finanziario. Il dato non può che essere, per certezza e consistenza, che quello dei rendiconti approvati. L'ultimo per la spesa e gli ultimi tre per le entrate (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità).
In questo quadro, la percezione è che buona parte dei Comuni abbia guadagnato qualcosa in termini di spazi per assumere. Ciò non vale però per tutti e non sono pochi i casi di enti che vedono restringersi, se non azzerarsi, le possibilità di assumere su cui contavano fino a ieri.

Turn over e spesa
Dato il quadro normativo mai abrogato si riteneva che le vecchie regole sul turn over facessero da sfondo al nuovo sistema. Oggi l'univoco orientamento da parte della Corte dei conti smonta la tesi. Il turn over appartiene al passato, il nuovo sistema non risente dei suoi influssi se non nel possibile utilizzo, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Dm, dei resti dei 5 anni precedenti al 2020. Resta il vecchio limite alla spesa, in base ai commi 557 e 562 della legge 296/2006, ma le somme che derivano dalle assunzioni effettuate a valere sugli spazi concessi dal nuovo decreto non sono rilevanti a quel fine, in un meccanismo che le assimila ad altre voci «deducibili».

Procedure avviate
L'entrata in vigore in corso d'anno ha generato problemi applicativi. La circolare ministeriale dell'8 giugno ha prefigurato un regime transitorio nel quale far salve, a certe condizioni, le procedure avviate al 20 aprile. A oggi il documento sembra scarsamente considerato nelle pronunce della magistratura contabile, che ha invece ampiamente mostrato il proprio sfavore per qualsiasi proroga degli effetti della vecchia programmazione (Lombardia, n. 74/2020 e Toscana, n. 61/2020).Appare ormai chiaro che, a prescindere dalla scelta di portare a termine le procedure già mature all'entrata in vigore del Dm, è necessario rivedere il Pinao triennale dei fabbisogni di personale alla luce delle nuove norme.

Dati contabili e Fondo crediti di dubbia esigibilità
La circolare precisa – confermando in questo il contenuto del decreto - cosa si intende con entrate correnti e indica codici voce precisi per la spesa, circoscrivendola nei dati inviati alla Bdap. L'intervenuta approvazione, nel frattempo, del rendiconto 2019 fa ora propendere gli enti per l'individuazione di quell'annualità per la spesa e delle annualità 2017/2018/2019 per le entrate. Sul punto interessa la delibera della Sezione Emilia Romagna n. 55/2020, che, riferendosi al caso dei comuni della fascia intermedia, enuncia un principio generale cioè la necessità di utilizzare dati aggiornati perché meglio espressivi delle condizioni oggettive nelle quali il comune compie le proprie scelte. Il Fondo crediti è quello del previsionale dell'ultima annualità rendicontata, eventualmente assestato (Sezione Campania, n. 111/2020).

Mobilità
Ricaduta della fuoriuscita dal novero degli enti soggetti a limitazioni alle assunzioni è la scomparsa della neutralità della mobilità (articolo 1, comma 47, della legge 311/2004). Così la Sezione Emilia Romagna, n. 32/2020, e la Lombardia, n. 74/2020. Il trasferimento dai Comuni a enti soggetti a limitazioni consuma, per quelli, capacità assunzionale. Nel contempo le mobilità tra Comuni avvengono a condizione di avere spazi assunzionali, come per qualsiasi altra forma di reclutamento.

Principi
Ai Comuni è richiesta prudenza, nonché la valutazione delle conseguenze delle scelte sugli anni a venire (Corte conti Veneto, n. 104/2020). Ciò vale per i Comuni che possono assumere, ma anche per quelli della fascia di mezzo, chiamati a non superare il rapporto tra spesa ed entrate dell'ultimo rendiconto approvato alla data di avvio delle procedure di assunzione (Emilia Romagna, n. 55/2020), e per quelli della fascia superiore.
Sul caso di questi ultimi, cui la norma impone la programmazione del rientro nella soglia entro il 2025, tra riduzione della spesa e incremento delle entrate, non si rilevano a oggi pronunce specifiche. È facile ritenere, però, che il piano di rientro debba essere oggetto della programmazione dei fabbisogni già dal primo anno.

Limite al trattamento accessorio
Ancora dubbi sull'adeguamento del limite al trattamento accessorio in caso di incremento della dotazione organica. Chiarito che il limite non può scendere sotto il valore del 2016, mancano istruzioni sulle modalità di computo dello scostamento dotazionale, o su come considerare i movimenti avvenuti fino al 20 aprile, data di entrata in vigore delle disposizioni. Nel frattempo è opportunamente intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con delibera n. 95/2020, chiarendo che la quota media pro-capite di cui garantire il mantenimento adeguando il limite va calcolata sommando fondo per le risorse decentrate e budget per le posizioni organizzative del 2018 e dividendo il totale per i dipendenti rilevati al 31 dicembre 2018. Il limite è unico, e l'adeguamento lo segue. Sarà ciascuna amministrazione a utilizzare lo spazio che ne deriva in funzione delle esigenze date dalla programmazione del fabbisogno, presupposto di tutto.

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