Oneri concessori assoggettati alla prescrizione decennale
Il Tar chiarisce i termini di estinzione del diritto dell'ente locale a pretenderne il pagamento
Con la sentenza n. 7921/2021, il Tar Campania (sezione Napoli) interviene in materia di pagamento degli oneri concessori conseguenti al rilascio del permesso di costruire, chiarendo i termini di estinzione del diritto dell'ente locale a pretenderne il pagamento da parte dei soggetti interessati all'intervento edilizio.
La pronuncia prende in esame il ricorso contro la determinazione dirigenziale del responsabile dell'area tecnica-urbanistica di un Comune con cui si chiedeva al ricorrente la corresponsione degli importi dovuti e non versati a titolo di oneri concessori originati a seguito del rilascio del permesso di costruire relativo a taluni immobili di sua proprietà aventi natura commerciale. La doglianza si incentrava sul consistente lasso temporale trascorso per l'emanazione del provvedimento amministrativo accertativo rispetto alla data di rilascio del titolo edilizio.
Il Collegio campano rileva che le controversie inerenti all'attività amministrativa di determinazione e liquidazione degli oneri concessori, sia nella componente del costo di costruzione che in quella degli oneri di urbanizzazione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera f), del Codice del processo amministrativo. Invero, gli atti e i provvedimenti riguardanti la debenza dei suddetti oneri vengono fatti rientrare tra quelli adottati dalla Pa «in materia di urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio».
In considerazione della natura non tributaria di questi oneri (qualificati come corrispettivo di diritto pubblico a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione), altrettanto da ricondurre alla giurisdizione esclusiva amministrativa, sempre in virtù della citata disposizione codicistica, sarebbero inoltre le controversie aventi a oggetto gli atti esattivi emessi dal concessionario della riscossione ai fini del versamento delle somme dovute per gli oneri stessi, nelle quali non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi riguardanti la determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato.
Nel vagliare il merito del ricorso, i magistrati partenopei affermano l'orientamento secondo cui la pretesa azionabile dall'ente municipale per esigere il pagamento degli oneri concessori è assoggettata all'ordinario termine prescrizionale decennale ex articolo 2946 del codice civile.
Più segnatamente, essendo il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico della contribuzione concessoria (nelle sue due articolazioni) il rilascio del permesso di costruire, allora è dalla data di tale rilascio (giorno, appunto, da cui il diritto di credito pubblico può esser fatto valere) che inizia il decorso del periodo di tempo ai fini della prescrizione decennale.
Spirato il previsto termine di dieci anni, nell'inerzia amministrativa di atti di recupero, il diritto di credito nei confronti del soggetto onerato deve ritenersi estinto per avvenuta prescrizione, escludendosi in capo alla Pa il potere di differirne l'esercizio.
Secondo i giudici amministrativi napoletani, infine, non vale, ai fini interruttivi del termine prescrizionale, il rilascio del certificato di agibilità (successivo al permesso edificatorio), cui sia demandato – come nel caso di specie – di accertare, a perfezionamento finale della pratica edilizia, anche l'eventualità del mancato versamento di somme a titolo di oneri concessori.
Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel