Urbanistica

Oneri di urbanizzazione, il Comune non può chiedere altri soldi dopo aver rilasciato il titolo edilizio

Così il Tar Puglia. Per gli oneri di costruzione, invece, applicazione diretta anche senza la delibera comunale

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di M.Fr.

Una volta che la determinazione degli oneri di urbanizzazione sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all'epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa della pubblica amministrazione - nel caso specifico del comune - di richiedere al titolare del permesso edilizio rilasciato in precedenza un ulteriore "conguaglio" dovuto al meccanismo di aggiornamento. Questo il principio ribadito dai giudici della Terza sezione del Tar Puglia (Lecce, sentenza n.1547/2021) che offrono anche un efficace ricapitolo dei casi e dei relativi limiti che consentono a un ente locale di rideterminare, non solo il contributo di urbanizzazione, ma anche il contributo di costruzione.

Nel caso specifico, il residente di un comune di Surbo (Lecce) dopo aver pagato un contributo di circa 8.200 euro (urbanizzazione + costruzione) al rilascio del permesso di costruire, si è visto richiedere dal comune altri 6.500 euro circa, a titolo di conguaglio di un nuovo importo rideterminato successivamente. Da qui il ricorso al Tar da parte del proprietario. I giudici accolgono però solo in parte il ricorso, limitatamente al conguaglio richiesto per il contributo di urbanizzazione. Respingono invece il ricorso che attiene alla componente del costo di costruzione. Il motivo sta nella diversa natura dei due oneri, il primo dei quali (urbanizzazione) legato a delibere a carico del comune (sulla base di tabelle regionali). Per quanto riguarda invece il costo di costruzione, con riferimento alle tabelle regionali, i giudici sottolineano che questo prescinde da eventuali adeguamenti del Comune (sia pure possibili, in aumento o riduzione, ma in ogni caso non retroattivi), ed è invece direttamente applicabile. Una mezza vittoria, per il ricorrente, che vede accolto appunto il solo ricorso per le somme aggiuntive richieste a titolo di conguaglio per gli oneri di urbanizzazione (255 euro circa), mentre si vede costretto a pagare il ben più salato conguaglio (oltre 6.200 euro) del costo di costruzione.

La pronuncia è utile anche perché i giudici ripercorrono l'orientamento consolidato della giurisprudenza sul tema. Per prima cosa ricordano che il contributo concessorio (costruzione + urbanizzazione) è determinato dalla Regione. In via generale, l'ente locale può imporre una rideterminare del contributo (in aumento o in diminuzione) solo in alcuni casi: in caso di errore nel calcolo dovuto al comune o alla norma di riferimento (ma entro dieci anni, pena la prescrizione); nel caso in cui i contributi siano stati rideterminati (in aumento o diminuzione) dalla Regione ma senza possibilità di applicazione retroattiva da parte dell'ente locale e «ferma restando la necessità di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire»; in caso di rinnovo del permesso di costruire (per scadenza o variante).

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