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Organismo paritetico per l'innovazione, i rappresentanti sindacali devono utilizzare i permessi sindacali di amministrazione

L'Agenzia conferma così il proprio orientamento espresso per il personale del comparto sanità

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Qualora l'organismo paritetico per l'innovazione si riunisca in orario di servizio, i dipendenti dell'ente che vi partecipano in qualità di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale devono utilizzare i permessi sindacali di amministrazione. Questa l'indicazione che si ricava dal parere Aran protocollo entrata n. 15820/2022 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 18 gennaio).

La precedente disciplina dell'organismo paritetico per l'innovazione (contenuta nell'articolo 6 del contratto del 21 maggio 2018) è stata sottoposta, dal contratto del 16 novembre 2022, a un intervento manutentivo volto a riaffermare il ruolo di fondamentale importanza che le parti attribuiscono allo stesso al fine di incoraggiare un confronto costruttivo tra amministrazioni e organizzazioni sindacali che consenta di perseguire una migliore qualità del lavoro (tra cui il miglioramento dei servizi, la promozione della legalità, il benessere organizzativo, le politiche formative).

In particolare, la costituzione dell'organismo, precedentemente limitata ai Comuni con più di trecento dipendenti, è stata estesa agli enti con più di settanta dipendenti e anche alle Unioni di Comuni.

Sono state, poi, apportate modifiche alla terminologia finalizzate a imprimere un carattere di maggiore rigore negli adempimenti previsti, rispettivamente, per la procedura di istituzione dell'organismo e per quella del suo funzionamento. Ad esempio al comma 3 alle lettere c), d) ed e) è stato eliminato il termine «può» rendendo gli adempimenti più cogenti; alla lettera f), infine, è stata prevista la redazione di un report annuale delle attività dell'organismo.

Ricalcando la vecchia formulazione, l'articolo 6 del contratto del 16 novembre 2022 ha previsto che l'organismo ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali (i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale), nonché da una rappresentanza dell'ente, con rilevanza pari alla componente sindacale.

Come deve essere contabilizzato il tempo dedicato alla partecipazione dei dipendenti, che siano rappresentanti di parte sindacale, all'organismo paritetico per l'innovazione?

Per l'Aran, qualora l'organismo paritetico per l'innovazione si riunisca in orario di servizio, i dipendenti dell'ente che vi partecipano in qualità di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale devono utilizzare i relativi permessi sindacali di amministrazione.

L'Agenzia conferma così il proprio orientamento espresso per il personale del comparto sanità (CSAN84).

Per i componenti del Cug le cose però sono un po' diverse.

Il Dipartimento della funzione pubblica, con parere DFP n.28471-P del 13/7/2012, partendo del presupposto che il Cug è un organo che riveste carattere obbligatorio (previsto dalla legge e con sanzioni in caso di inadempimento), aveva precisato che i componenti dello stesso designati dalle organizzazioni sindacali, che siano anche dipendenti dell'ente nella quale opera l'organismo, non debbano utilizzare i permessi sindacali per la partecipazione alle attività del Cug.

Ciò, precisa la Funzione pubblica, al fine di assicurare a tutti i componenti (quelli di nomina sindacale e datoriale) una situazione di pari trattamento.

Chissà se un intervento chiarificatore di maggiore portata cercherà di portare i due organismi, almeno su questo aspetto, sullo stesso piano.

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