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Pa digitale, Agid semplifica il rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica

Il documento fornisce indicazioni pratiche su come e quando richiedere un parere all'Agenzia e un modello da utilizzare

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di Amedeo Di Filippo

È stata pubblicata la circolare Agid n. 2/2022 sulle modalità di richiesta e sul contenuto dei pareri di congruità tecnico-economica rilasciati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La nuova circolare, aggiornata in base alle ultime novità normative, sostituisce la precedente n. 55 del 2009 e fornisce indicazioni pratiche su come e quando richiedere il parere.

I pareri
Informare sulle modifiche normative introdotte riguardo i pareri di congruità tecnico-economica resi da Agid; illustrare gli obiettivi, la struttura e i contenuti dei pareri evidenziando le opportunità e i benefici che le amministrazioni possono trarne in termini di standardizzazione delle forniture Ict, soluzioni di problematiche comuni, utilizzo di buone prassi, contenimento dei costi; fornire indicazioni pratiche su come e quando richiedere il parere. Sono gli obiettivi che si pone la circolare n. 2/2022, adottata dall'Agid con determinazione n. 302 del 9 novembre in applicazione all'articolo 14-bis, comma 2, del Cad, che affida all'Agenzia il rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo sia superiore al milione di euro nel caso di procedura negoziata e a 2 milioni nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta (lettera f); e di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale (lettera g).

La nuova circolare
In prima battuta Agid ricorda che sia i pareri vincolanti che quelli non vincolanti sono obbligatori, nel senso che la relativa richiesta deve far parte del procedimento di acquisizione ove l'importo dello stesso superi la soglia minima, nel caso della lettera f), o la gara sia definita strategica nel piano triennale, nel caso della lettera g) dell'articolo 14-bis. Diversi sono i contenuti delle due tipologie: i primi sono destinati alle Pa centrali e contengono la valutazione di congruità tecnica, quella di congruità economica, indicazioni per l'adozione di infrastrutture condivise e di standard e la verifica di coerenza col piano triennale. I secondi sono destinati alla Consip e ai soggetti aggregatori e contemplano la valutazione dell'oggetto della fornitura o del servizio (congruità tecnica), valutazioni sul valore economico del contratto (congruità economica), considerazioni sulla tipologia di procedura e sui criteri di aggiudicazione, la verifica di coerenza col piano triennale (opzionale), l'esame delle clausole contrattuali. Le valutazioni di congruità tecnica si declinano in modo differente nel caso il parere venga reso su una gara o su un contratto da stipulare a seguito di procedura negoziata. Agid non indirizza pareri a pubbliche amministrazioni locali; non sono più presenti, inoltre, i "pareri facoltativi" e le "consulenze", citati nella circolare n. 55/2009.

Le modalità
L'obiettivo dei pareri è fornire indicazioni per rendere le iniziative in esame più efficaci, meno rischiose, coerenti con la strategia generale ed efficienti in termini di ritorno dell'investimento. È per questo evidente che le indicazioni in essi contenute potranno essere recepite dalle amministrazioni solo se documenti di gara e schemi di contratto sono ancora aperti a modifiche. Agid quindi raccomanda alle amministrazioni di richiedere il parere entro e non oltre il termine massimo rappresentato dalla stipula dei contratti derivanti da procedure negoziate, dalla pubblicazione del bando nel caso di procedura aperta o dall'invio delle lettere d'invito nel caso di procedura ristretta. Suggerisce inoltre di attivare l'"interazione preventiva", ossia contattare Agid prima dell'invio della richiesta di parere per illustrare l'iniziativa in via di definizione.
Agid rende il parere entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di carenze informative o incongruenze verrà chiesto all'amministrazione richiedente di fornire chiarimenti e in attesa di risposta l'istruttoria verrà sospesa. A seguito della ricezione dei chiarimenti Agid riattiverà l'istruttoria ed emetterà il parere non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti, che diventano 45 nel caso in cui l'amministrazione formalizzi i chiarimenti inviando una nuova edizione della documentazione già trasmessa. In mancanza di chiarimenti richiesti Agid emetterà un "parere sospensivo" e quello definitivo entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti. Ruolo centrale assume la "relazione illustrativa", documento in cui l'amministrazione deve riepilogare gli elementi principali dell'iniziativa su cui chiede parere, motivando le decisioni prese e descrivendo il contesto in cui s'inserisce l'iniziativa. La struttura della relazione, con l'indicazione puntuale dei contenuti di ogni paragrafo, è riportata in un allegato alla circolare.

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