Amministratori

Pa e terzo settore, coinvolgimento attivo al centro della collaborazione

Confronto, condivisione e co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti collaborano

di Alberto Barbiero

Le disposizioni del codice del terzo settore che regolano la co-programmazione, la co-progettazione e le convenzioni con gli organismi qualificati in questo ambito sono istituti specifici che attuano il principio di sussidiarietà e sono caratterizzati da elementi di coinvolgimento che li configurano come strumenti diversi da quelli disciplinati dalla normativa in materia di appalti.

Le linee guida sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore, adottate con il Dm Lavoro 72/2021, evidenziano come gli articoli 55, 56 e 57 del Dlgs 117/2017 abbiano definito istituti finalizzati ad assicurare il coinvolgimento attivo degli organismi ricondotti a questo sistema nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. Il coinvolgimento attivo è inteso infatti come lo sviluppo sul piano giuridico di forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti sono messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale.

Co-programmazione, ma soprattutto co-progettazione e convenzioni (con gli organismi di volontariato e le associazioni di promozionre sociale) si delineano quindi come strumenti che traducono la convergenza di finalità tra le pubbliche amministrazioni e gli organismi del terzo settore. Proprio questo elemento chiarisce la possibilità di utilizzarli come modalità organizzative dei servizi di interesse generale, secondo uno schema differente da quello più nettamente focalizzato sulle prestazioni, regolato dalle norme sui contratti pubblici (appalti e concessioni).

Le linee-guida chiariscono infatti come il codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) muova dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della pubblica amministrazione ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio.

Le stesse linee-guida precisano come invece il codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) muova dalla considerazione che le finalità perseguite dagli enti del terzo settore siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla pubblica amministrazione (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli organismi del terzo settore.

In questo quadro l'amministrazione pubblica è in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore o di concretizzare l'intervento secondo una logica prestazionale fondata sul più sintetico rapporto di appalto o di concessione.

Se, pertanto, negli appalti rileva lo schema a prestazioni corrispettive definite in toto dall'amministrazione e che conduce alla remunerazione dell'utile d'impresa, nella co-progettazione e nelle convenzioni regolate dal Dlgs 117/2017 il rapporto assume una connotazione spiccatamente collaborativa, finalizzata a dare attuazione al principio di sussidiarietà attraverso meccanismi di co-responsabilità e di co-costruzione, contraddistinti dalla reciproca messa a disposizione di risorse.

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