Pareggio di bilancio, legge 243 solo a livello di comparto
Doppio binario per gli equilibri di finanza pubblica. Con la circolare n. 5/2020, infatti, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli attesi chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012.
A far crescere le attese degli enti era stata la pronuncia 20/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, che avevano affermato l'obbligo degli enti territoriali di rispettare, oltre agli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011 (saldo fra il complesso delle entrate e il complesso delle spese), anche il pareggio di bilancio fissato dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento. Secondo i magistrati, l'equilibrio di finanza pubblica deve tuttavia essere interpretato secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato.
Il dubbio
La circolare risponde dunque al dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto, non solo degli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, ma anche di quello stabilito dall'articolo 9 della legge 243/ 2012.
Le indicazioni che arrivano da Via XX settembre sanciscono innanzi tutto la regola secondo cui l'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dev'essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.
I singoli enti sono invece tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare, a partire dal rendiconto 2019, il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3). Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.
Il monitoraggio
Il rispetto dell'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni «esercizio di riferimento» e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.
Tenendo conto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, del rispetto a livello di comparto dell'equilibrio di cui all'articolo 9, comma 1 bis, della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza FPV e senza debito), conclude la circolare, si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.
Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023.
La circolare del 9 marzo 2020 n. 5
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel