Partecipate, per le società quotate esclusa la razionalizzazione con valenza meramente «ricognitoria»
Cioè senza che l'ente socio le assoggetti alle analisi di revisione periodica prescritte dal testo unico
Con la deliberazione n. 30/2023, la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, ha affermato che, per quanto le società partecipate che hanno emesso azioni quotate in mercati regolamentati o che alla data del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in quei mercati, siano escluse dall'applicazione del Dlgs 175/2016, esse comunque rientrano nell'obbligo di revisione annuale di cui all'articolo 20 del Tusp. Ne consegue che non è consentito includere queste società nei piani di razionalizzazione per soli fini "ricognitori", ossia senza che l'ente socio le assoggetti alle analisi di revisione periodica prescritte dal Tusp in vista di un riassetto finalizzato a un riordino delle partecipazioni, con l'adozione di misure di efficientamento volte al contenimento della spesa pubblica.
Il caso
Nell'esercizio delle finalità di controllo previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 266/2005, la Sezione Piemonte ha vagliato il rendiconto dell'esercizio 2020 e la gestione finanziaria di un Comune mediante l'esame delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, e ha dedicato alcune specifiche considerazioni alla ricognizione delle partecipazioni, ancorché di esigua e trascurabile entità.
L'attenzione dei giudici si è soffermata sulla partecipazione pulviscolare dell'ente (0,00002 per cento) a una società per la gestione del servizio idrico integrato, rispetto alla quale il Comune socio, nel piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, aveva evidenziato che la società «è da intendersi esclusa dall'applicazione del Tusp, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato (…) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; pertanto, la ricognizione - della società - e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria».
Gli obblighi degli enti soci
Il collegio ha censurato questa scelta decisionale, ribadendo – in linea con l'orientamento espresso dalla medesima Sezione con delibera n. 110/2022 – che l'articolo 1, comma 5, del Tusp («le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate»), non va intesa quale clausola di esonero generale, tale da consentire agli enti di detenere e gestire partecipazioni in società "quotate" in deroga all'intero impianto del Tusp, ivi incluso l'obbligo di revisione annuale. Questo perché il disposto si riferisce alle norme del testo unico che hanno come dirette destinatarie le società, partecipate o controllate, e non anche alle norme che hanno come destinatari gli enti soci, come quelle che impongono l'adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica (articoli 20 e 24 del Tusp). Per quanto detto, la corretta interpretazione del citato articolo 1, comma 5, impone che gli enti diano applicazione a tutte le norme del Tusp che li riguardano, ivi incluse le disposizioni sull'obbligo di revisione annuale delle società quotate e delle loro partecipate.
A sostegno di questo principio la Sezione ha evocato la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 15/SEZAUT/2021/FRG, secondo cui «la ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità e anche le partecipazioni in società "quotate"». Di qui l'obbligo per gli enti di includere nel processo di razionalizzazione anche le società quotate e loro partecipate, non già alla stregua di un mero adempimento di natura ricognitoria, ma secondo la metodologia adottata per ogni altra partecipazione, con l'onere di promuovere presso le rispettive assemblee tutte le misure ritenute necessarie per garantire l'osservanza ai vincoli del Tusp.