Partecipate, le nuove istruzioni per la revisione in scadenza il 31 dicembre
Il Dipartimento del Tesoro interviene per l'adempimento a carico delle amministrazioni
Pubblicate le schede per la revisione periodica delle partecipazioni societarie e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato a fine 2020. Con una nota diffusa sul sito, il Dipartimento del Tesoro interviene in soccorso dell'adempimento a carico delle amministrazioni pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2021 (articolo 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Tusp). Nello specifico gli enti, nell'elaborazione dei provvedimenti, possono utilizzare le schede aggiornate in formato elaborabile, tenendo conto degli Indirizzi resi dallo stesso Tesoro e assentiti da questa Corte.
Le principali novità sulle schede
Le novità sono contenute nella Scheda partecipazione e nella Scheda revisione.
Nella Scheda partecipazione da quest'anno sono da aggiungere i dati contabili delle voci C17) Interessi e altri oneri finanziari, Totale C) – Proventi e oneri finanziari; Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie e D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni. Per le società che adottando la contabilità finanziaria, invece, si richiede anche la specifica dei crediti e dei debiti.
L'ultima novità che caratterizza la Scheda è nella sezione relativa agli "Affidamenti", dove occorre specificare obbligatoriamente il tipo di ente affidante, se il soggetto non rientra tra quelli già proposti dalla scheda.
Le modifiche introdotte nella Scheda Revisione riguardano da un lato informazioni di dettaglio circa il sistema di contabilità in uso dalla società, se analitica e separata per attività o meno. In caso di risposta affermativa è richiesto di riportare se la disciplina applicata è stata dettata da: Mef, Arera, Art, Enac, Agcom.
In ottica di continuità con le Schede e con la Revisione adottata negli anni precedenti, poi, nell'ultima sezione, relativa alle Informazioni ed esito per la razionalizzazione, l'amministrazione deve riportare se nel provvedimento di revisione straordinaria, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". L'ente deve altresì precisare se si sta avvalendo della facoltà concessa dall'articolo 24, comma 5-bis, del Tusp, che ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'efficacia delle norme di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 24, con riferimento alle partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013- 2015.
L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, andrà poi comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, https://portaletesoro.mef.gov.it, con le medesime modalità stabilite per la rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2019.
Analogamente allo scorso anno, poi, attraverso l'applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti (articolo 17 del Dl 90/2014). Per tale ragione il Dipartimento Tesoro mette a disposizione anche la Scheda Partecipazione, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le amministrazioni non soggette al Tusp, e la Scheda Rappresentante.
L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro, che saranno anche inviati per email ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo Partecipazioni.
Infine, resta sempre in vigore l'obbligo di comunicazione delle informazioni alla competente Sezione della Corte dei conti, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.