Partecipate, la rivalutazione dei beni entra nel consolidato
Quest'anno dovranno essere implementati i dati sull'eventuale rivalutazione dei beni d'impresa
Con l'approvazione del bilancio di esercizio da parte delle società partecipate dagli enti locali sorge l'obbligo a loro carico della predisposizione e dell'inoltro, alla capogruppo, di tutti i dati necessari ai fini della redazione del bilancio consolidato, che quest'anno dovranno essere implementati con le informazioni sull'eventuale rivalutazione dei beni d'impresa.
Infatti il Dl 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ripropone un provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) posseduti e iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020, può avvenire con rilevanza solo civilistica oppure, in alternativa, con rilevanza anche fiscale attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%, calcolata sui maggiori valori iscritti.
Dato che la rivalutazione può essere rappresentata in bilancio con diverse modalità contabili, e cioè mediante: rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento; rivalutazione del solo costo storico; riduzione del fondo ammortamento, sarebbe stato opportuno che l'ente capogruppo avesse individuato, nelle direttive di consolidamento, per tutti i componenti del gruppo la modalità da adottare, così da aggregare, in sede di consolidamento, valori quanto più omogenei possibile. Questo perché la modalità utilizzata impatta sulla durata del periodo di ammortamento del bene, nonché sull'ammontare degli ammortamenti a conto economico, conducendo all'imputazione di quote di ammortamento differenti a seconda del metodo utilizzato. Ne consegue, particolarmente in mancanza di specifiche direttive e comunque là dove i vari componenti del gruppo non abbiano adotto i medesimi criteri di contabilizzazione, la necessità di dettagliate informazioni così che la capogruppo sia in grado di procedere con l'omogeneizzazione dei dati da consolidare.
E inoltre, nel caso di rivalutazione di beni da parte una partecipata diretta od indiretta della capogruppo, rientrante nel perimetro di consolidamento, in cui il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione sia stato superiore alla sua corrispondente frazione di patrimonio netto contabile, alla data del consolidamento e la differenza sia stata imputata, nel consolidato, ove possibile, a ciascuna attività, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile. E negli esercizi successivi all'acquisizione, la partecipata ha continuato a redigere i bilanci d'esercizio in continuità di valori contabili. Nel bilancio consolidato sono, di conseguenza, state effettuate le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornate ad ogni chiusura del bilancio consolidato successiva alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della partecipata, oppure fino a che il loro valore non viene riallineato per effetto, per esempio, di operazioni di rivalutazione.
In questi casi la rivalutazione dell'attività è già stata rappresentata, in tutto od in parte, nel bilancio consolidato quindi sarà necessario verificare i relativi valori nel momento in cui si effettua il consolidamento dei bilanci dopo la rivalutazione.
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di Pietro Alessio Palumbo