Perequazione Tari, indennità di funzione, agenti contabili e organi di controllo: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Componenti perequative Arera e gestione contabile
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di effettuazione dell’operazione contabile di versamento, presuppone l’interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di Arera i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al giudice amministrativo e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l’onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde). Per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l’attuale disciplina non prevede che le due componenti - che non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a Csea) - possano essere riversate a Csea separatamente dalla Tari, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la Tari che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al Dlgs n. 118/2011.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 15/2025
Decentramento comunale e indennità/gettoni
La corresponsione delle indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi delle forme di decentramento rafforzato può avere luogo anche con riferimento all’arco temporale compreso tra la data di entrata in vigore della disposizione normativa (contenuta nella legge 38/2024 di conversione del Dl 7/2024) e quella di efficacia del relativo d.m. attuativo, al sussistere di entrambe le seguenti condizioni: a) purché tali emolumenti siano già contenuti nei limiti stabiliti e dal susseguente decreto ministeriale; e b) allorché lo svolgimento di funzioni pubblicistiche sia avvenuto senza soluzione di continuità. Con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle indennità e dei gettoni conseguenti, posto che il Dm attuativo risulta avere valore retroattivo, si sostanzia un emolumento arretrato, collocabile come posta ordinaria di bilancio e configurabile, se non già prevista, quale integrazione dell’impegno di spesa riferito all’anno 2024.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 16/2025
Agenti contabili e passaggio di consegne
È interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l’identificazione del consegnatario e del ricevente. Il passaggio da una gestione all’altra, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è connessa anche l’indefettibilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall’articolo 612 Rd 827/1924, per cui «Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto del periodo della propria gestione».
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 38/2025
Relazione organo di controllo interno su conti giudiziali
Risulta riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile l’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’articolo 139, comma 2 Cgc. Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa (ordinanza n. 15/2023) «dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione».
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 36/2025