Urbanistica

Permessi, niente sanatoria per il capannone a meno di 60 metri dalla strada

Il Tar ribadisce che i limiti di costruzione dal ciglio delle strade sono da considerarsi come un vincolo assouto

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di Davide Madeddu

Il capannone costruito senza autorizzazione e a meno di 60 metri dal ciglio stradale e dopo il decreto ministeriale del 1 aprile 1968 non può essere sanato. È quanto disposto dal Tar del Lazio (n. 3548/2022) in merito al ricorso presentato dal proprietario di un capannone commerciale che nel ricorso (del 2011) contro l'Anas Spa, il Compartimento Lazio dell'Anas e Roma Capitale, chiedeva l'annullamento del parere negativo sulla richiesta di nulla-osta per sanatoria edilizia.

Il proprietario del capannone, «adibito adibito ad attività commerciale in assenza di titolo edilizio – si legge nel dispositivo - ha impugnato il parere negativo adottato da Anas s.p.a. ai fini della sanatoria». A sostegno il ricorrente cita la violazione dell'articolo 32 della norma 47/85 in «materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», difetto di motivazione ed eccesso di potete. Quindi la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato. I giudici nel procedimento ricordano, oltre ai passaggi dell'articolo 33 della medesima norma, anche quanto disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 1 aprile del 1968 in cui si dispone che «le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire: strade di tipo A) - m. 60,00».

Per i giudici «tale ultima previsione normativa stabilisce un vincolo di carattere assoluto in prossimità del ciglio stradale, come tale non suscettibile di deroga da parte dell'amministrazione». Quanto al caso del ricorso, «costituisce circostanza pacifica – in quanto riconosciuta dallo stesso ricorrente – la realizzazione dell'abuso negli anni 1977/1983, e pertanto, in epoca successiva all'introduzione del vincolo di carattere assoluto di cui ai citati artt. 33 lett. d) l. n. 47/85 e 4 d.m. 1.4.1968».

Per i giudici del Tar «del tutto correttamente (rectius: doverosamente) l'Amministrazione ha espresso parere a contenuto negativo, non potendo far altro che prendere atto della sussistenza del vincolo in epoca anteriore alla realizzazione dell'abuso, e decidere di conseguenza». Ricorso rigettato.

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