Personale di polizia, la carriera per meriti speciali va «allineata» a quella ordinaria
L'anzianità di chi accede a una qualifica per concorso non può «sopravanzare» quella di chi ha già la stessa qualifica per premio
Il sistema di progressione in carriera nella polizia di Stato può essere ordinario o straordinario. Nel primo sono inseriti tutti gli operatori che abbiano maturato i requisiti che consentono di ambire al passaggio alla qualifica superiore nel limite dei posti disponibili. Nel secondo sono inseriti i dipendenti che si sono distinti nell'espletamento del proprio servizio per comportamenti eccezionali, anche oltre i doveri d'ufficio. A ben vedere la logica della promozione per «merito straordinario» - che costituisce la forma più elevata di «ricompensa» per l'attività svolta - è quella di consentire, a coloro i quali si siano distinti in occasione di particolari operazioni di servizio, di accedere alla qualifica superiore in deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera. L'avanzamento in carriera per meriti straordinari costituisce in altre parole eccezione alla regola generale del pubblico concorso. Ebbene con la sentenza 224/2020 la Corte Costituzionale ha giudicato illegittima la disciplina sull'ordinamento del personale della polizia di Stato nella parte in cui non ha previsto l'«allineamento» della decorrenza della qualifica per meriti speciali a quella (più favorevole) riconosciuta al personale che ha raggiunto la stessa qualifica a seguito di concorso o comunque per selezione.
Le facoltà del legislatore
A giudizio della Corte delle leggi la normativa in argomento viola il principio di eguaglianza poiché genera disparità di trattamento tra personale promosso per meriti speciali e quello per concorso. In particolare il legislatore ha esercitato questa «discrezionalità» disciplinando diversamente i percorsi di accesso alla qualifica rispettivamente per via ordinaria, mediante scrutinio per merito comparativo o concorso interno, integrato da successivo corso di formazione professionale, in riferimento a vacanze del posto; e per via straordinaria senza procedura selettiva anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze ordinarie. Allo stesso tempo rientra nella discrezionalità del legislatore l'identificazione delle condizioni di «merito straordinario», connotate dall'eccezionalità dei «fatti», in termini di azioni o attività di servizio particolarmente rischiose anche con grave pericolo di vita per l'operatore coinvolto.
Lo «scavalcamento» è (costituzionalmente) arbitrario
Ebbene per la Consulta la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede per concorso alla qualifica in un momento successivo non può «sopravanzare» quella di chi già possiede la stessa qualifica per merito straordinario da un momento anteriore. In altre parole non è costituzionalmente legittimo lo «scavalcamento» determinato dalla retroattività giuridica nella qualifica solo per il personale che ha superato le procedure selettive interne. La disciplina comporta, infatti, che l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianità giuridica della qualifica limitata al personale nominato per concorso, finisce per trattare in modo diverso situazioni analoghe, ossia quelle di dipendenti che sono stati nominati con decorrenze giuridiche differenti a seconda delle modalità di accesso alla qualifica. E ciò in violazione del principio di imparzialità che deve sempre connotare l'azione dell'amministrazione pubblica. La normativa è incostituzionale: da riscrivere.