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Piano annuale dei flussi di cassa a supporto della veridicità di bilancio, la funzione dell’organo di revisione

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di Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel

Il 13 gennaio scorso, sul sito istituzionale del Mef/RgS/Arconet, è stato pubblicato il modello del Piano annuale dei flussi di cassa (Pafc) che, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 6, comma 1 del Dl 155/2024 convertito definitivamente dalla legge dalla Camera, deve essere approvato dalla giunta di ciascun ente territoriale entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2025 (al riguardo si veda il resoconto della Commissione Arconet del 18 dicembre 2024).

Pensato per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento con il fine di dare attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pafc, sulla base del modello richiamato, contiene un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento secondo previsioni trimestrali elaborate dal responsabile finanziario con la necessaria collaborazione dei responsabili degli altri servizi dell’ente. Affinché la programmazione dei flussi monetari sia veritiera, attendibile e corretta, occorre tenere conto dell’andamento degli incassi e dei pagamenti sia della competenza finanziaria dell’esercizio a cui il Pafc si riferisce, sia dei residui ereditati dagli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it).

Il modello di Pafc pubblicato è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi sia dei residui che delle previsioni di competenza. Per ogni trimestre oltre alla programmazione dei flussi di cassa futuri è prevista la comparazione con i flussi di cassa dello stesso trimestre dell’anno n-2 presenti in Siope (per il 2025 i dati Siope devono essere quelli del 2023). Al fine di non complicare la gestione contabile agli enti locali, il Mef ha predisposto il modello dettagliando le entrate e le spese ai primi livelli della codifica Siope, ciò però non deve impedire agli enti che lo desiderino per loro necessità informative di dettagliare ulteriormente le previsioni di entrata e di uscita.

Ogni amministrazione dovrà determinare trimestralmente e con dati cumulati, anche se sicuramente sarebbe stato più utile tenere distinti i flussi in conto residui e in conto competenza:

- l’andamento delle entrate e delle spese, distinguendo per le entrate il totale (al netto dell’eventuale anticipazione di tesoreria) tra somme vincolate e somme disponibili,

- il fondo di cassa al termine di ogni trimestre, anche in questo caso evidenziando (per i soli enti locali) le some vincolate;

- per la sola spesa, l’eventuale ricorso all’istituto dell’anticipazioni di tesoreria.

Il comma 2 dell’articolo 6 del Dl 155/2024 affida la verifica della predisposizione del Pafc all’organo di revisione dei conti dell’ente. Lo stesso organo, in occasione di ogni verifica trimestrale di cassa ex-articolo 239 del Tuel, deve riscontrare la correttezza della programmazione del Pafc che nel corso d’anno è stata aggiornata dal responsabile del servizio finanziario con cadenza almeno trimestrale e segnalare gli eventuali disallineamenti alla giunta affinché la stessa, con propria deliberazione, possa riallineare la programmazione della cassa ed eventualmente proporre variazioni di bilancio per riallineare quest’ultimo al Pafc.

Concepito come un documento di dettaglio autonomo rispetto alla programmazione di bilancio, la giunta deve deliberare il Pafc entro il 28 febbraio dell’anno a cui fa riferimento, diversamente dal bilancio di previsione che invece deve essere approvato dal consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza. Ne può conseguire che in occasione dell’approvazione del Pafc, successiva a quella del bilancio di previsione, la stessa giunta debba proporre una variazione di quest’ultimo relativamente alla programmazione di cassa. Il tutto sotto il controllo dell’organo di revisione dei conti che dovrà esprimersi sull’approvazione del Pafc e sull’eventuale variazione di bilancio.

Può capitare che i termini di approvazione del bilancio di previsione possano subire un rinvio di legge. Quest’anno il termine è stato spostato al 28 febbraio 2025 e teoricamente, per gli enti che hanno scelto il rinvio, entro il 28 febbraio 2025 la giunta dovrebbe avere pronta anche la proposta di bilancio di previsione 2025/2027. In tal caso l’organo esecutivo potrebbe approvare il Pafc prima o contestualmente alla proposta di bilancio di previsione, salvo doverla poi modificare in relazione all’andamento della sua deliberazione da parte dell’organo consiliare. Ne consegue che le giunte degli enti, che non avranno ancora deliberato la proposta del bilancio di previsione dei prossimi esercizi entro il 28 febbraio del relativo anno di competenza, dovranno comunque deliberare l’approvazione del Pafc in quanto l’assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del Pafc.

Altro elemento di cui tenere conto nella programmazione del Pafc e nella relativa verifica da parte dell’organo di revisione è l’accordo ex-articolo 40 del Dl 19/2024 se nel 2025 l’amministrazione prosegue la sperimentazione del Programma dei pagamenti (flussi di cassa in uscita). Infatti, con il fine di ridurre i tempi di pagamento dei propri enti, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentavano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dopo aver effettuato un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non hanno consentito il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, hanno predisposto, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Al momento, sono esclusi dall’adozione del Pafc gli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti e indice di ritardo di pagamento superiore a 10 giorni, che hanno sottoscritto l’accordo di cui sopra nel 2025 e che proseguono la sperimentazione del programma dei pagamenti.

Anche in questo caso all’organo di revisione è affidata la verifica delle attestazioni sul prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del Dlgs 33/2013.

Ne consegue, di tutta evidenza, come all’organo di revisione contabile siano stati affidati nel corso del tempo una serie di attività specifiche di cui non può non tenere conto in occasione del parere al Pafc. La circolare RgS n. 36/2024 stabilisce nuovi obblighi per i revisori, tra cui:

- verifica dei pagamenti delle fatture, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 4, comma 4, del Dlgs 231/2002;

- controllo di eventuali scadenze superiori a 30 giorni solo in presenza di requisiti documentati e riscontrabili;

- rispetto della direttiva europea 2011/7/UE e delle norme nazionali in materia di ritardi nei pagamenti.

Gli enti devono rispettare i termini di pagamento di 30 giorni, estensibili fino a un massimo di 60 giorni solo in presenza di motivazioni giustificate e documentate. Eventuali termini di pagamento superiori a quelli consentiti sono inammissibili.

Oltre a quanto sopra evidenziato, l’organo di revisione contabile prima di esprimersi sul Pafc deve:

- valutare l’attendibilità delle previsioni di cassa inserite nel bilancio di previsione 2025-2027 tenendo conto che gli enti spesso sovrastimano i pagamenti a causa della mancata predisposizione di cronoprogrammi dettagliati per gli interventi futuri;

- prestare particolare attenzione alla coerenza tra incassi/pagamenti previsti e dati reali, soprattutto per la gestione in conto capitale rispetto alla quale occorre verificare la corretta determinazione dei FPV che misurano il rinvio al futuro degli impegni non esigibili;

- segnalare eventuali incoerenze o sovrastime che possano compromettere l’efficacia della gestione finanziaria come, ad esempio, potrebbe capitare in occasione di transazioni ancora da sottoscrivere che rendono incerto l’an e il quantum debeatur sulle prestazioni future.

Infine, particolare attenzione deve essere focalizzata sulle entrate per le quali, in funzione del loro trend di riscossione, è stato valorizzato il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Per queste, la programmazione del flusso di cassa in entrata deve essere al netto del relativo accantonamento al Fcde.

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