Fisco e contabilità

Piano esecutivo di gestione, 20 giorni agli enti dall'approvazione del bilancio di previsione

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di Anna Guiducci

Con l'approvazione del bilancio 2020/2022 da parte dei consigli degli enti locali prende avvio la fase esecutiva della programmazione politico-amministrativa. L'articolo 169 del Tuel, infatti, fissa in venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione il termine (non perentorio) entro il quale la giunta è tenuta ad approvare il piano esecutivo di gestione (Peg) di durata triennale.
Con riferimento al primo esercizio il Peg è redatto, oltre che in termini di competenza, anche in termini di cassa. Il documento, obbligatorio per gli enti con popolazione pari o superiore a 5mila abitanti, individua gli obiettivi della gestione e li affida, con le dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Le entrate approvate dal consiglio sono declinate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Al Peg è allegato il prospetto con la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema dell'allegato n. 8 al Dlgs 118/2011.

Due in uno
Da approvare in coerenza con il Documento unico di programmazione, questo documento unifica il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009), rappresentando uno dei principali strumenti per l'attuazione del ciclo della performance.
In coerenza con il principio della flessibilità gestionale, il piano esecutivo di gestione può essere variato in corso di esercizio. Secondo l'articolo 175, comma 5-bis, del Tuel spetta all'organo esecutivo con provvedimento amministrativo l'approvazione delle variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di competenza dirigenziale. In particolare competono al responsabile dei servizi finanziari (laddove non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, che può assegnare questa funzione ai responsabili dei servizi) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta.
Le variazioni al Peg possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve a variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il piano esecutivo di gestione, iniziale e assestato, deve infine essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale, secondo quanto disposto dall' articolo 174, quarto comma, del Tuel.

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