Urbanistica

Piano paesistico, Regione Lazio e Mibact fanno «rivivere» il Ptpr adottato

Soluzione trovata per superare il caos dopo l'annullamento del Ptpr da parte della Corte costituzionale

di Massimo Frontera

Dopo circa 15 giorni di caos, seguiti all'annullamento del Piano territoriale paesistico della Regione Lazio da parte della Corte Costituzione, arrivano le indicazioni operative per gestire l'attuale fase transitoria, prima che potrà essere nuovamente - e regolarmente - approvato il Piano territoriale paesistico regionale. Le indicazioni sono contenute nella nota del 2 dicembre dell'ufficio legislativo del Mibact (su istanza della regione) e della circolare emanata subito dopo dalla Regione Lazio. In sostanza, si torna alla situazione immediatamente precedente all'attuazione del piano (operativa dal 13 febbraio 2020 con la pubblicazione sul Burl della delibera di consiglio dell'agosto 2019), cioè al piano adottato.

In teoria - spiega la direttiva del 3 dicembre firmata dal direttore dell'Urbanistica della regione - la caducazione del piano territoriale paesistico regionale, efficace dal 18 novembre scorso, riporta in vigenza le misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 del 1998, che limitano fortemente gli interventi sugli edifici tutelati. Di fatto, la norma regionale consente esclusivamente determinati interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo. Ma dal momento che la pronuncia della Consulta ha lasciata impregiudicata l'adozione del piano, «deve ritenersi che allo stato trovino applicazione, in concorso con le previsioni di cui al suddetto art. 21, anche le disposizioni del Ptpr adottato; e ciò, operativamente, secondo il consueto principio valido in materia paesaggistica, il quale determina l'applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti». Non solo. Un'altra conseguenza riconducibile alla sentenza della Consulta «è quella di aver fatto venire meno il presupposto della caducazione» dei Piani territoriali paesistici previgenti (Ptp): «l'effetto di sostituzione dei Ptp ad opera del Ptpr approvato non può dirsi pertanto verificatosi. Ne deriva che anche le disposizioni dei Ptp dovranno concorrere alla verifica della conformità paesaggistica» condotta ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24/1998.

Ne discendono conseguenze importanti, sia per tutte le nuove procedure, sia per la gestione delle procedure in corso, cioè su tutte quelle che - anche prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale - non sono ancora giunte all'ottenimento del nulla osta paesaggistico. La nota regionale sintetizza la casistica, con relativa applicazione. Sui «beni sottoposti a vincolo dichiarativo» (artt. 134, comma 1, lett. "a", e 136 del d.lgs. 42/2004) si applica la legge regionale, in quanto disciplina più restrittiva: «sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. Nel caso di dichiarazioni di notevole interesse pubblico recanti le prescrizioni d'uso (c.d. vincolo "vestito"), si applicano tali prescrizioni». Sui «beni tutelati ope legis» (artt. 134, comma 1, lett. "b", e 142 del d.lgs. 42/2004): serve una «verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i Ptp vigenti, il Capo III del Ptpr adottato e la misura di salvaguardia di cui all'art. 21 della l.r. 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"». Sui «beni identitari» (artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004) va effettuata una «verifica di conformità in base al Ptpr adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007, secondo la disciplina di tutela di cui al relativo Capo IV, ivi inclusi gli eventuali rinvii alla disciplina di tutela del paesaggio di cui al Capo II, con esclusione della classificazione per zona di cui ai Ptp». In caso di sovrapposizioni di vincoli «si applicano le modalità o discipline di tutela più restrittive tra quelle indicate».

La direzione regionale conferma inoltre la validità della delibera di giunta n.49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul Burl del 20 febbraio 2020 sull'adozione di una variante di integrazione al Ptpr relativamente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici ex articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs n.42/2004 contenuti negli elaborati del Ptpr approvato. «Al di là della dizione letterale recata nell'oggetto - spiega la nota del direttore dell'Urbanistica - la deliberazione n.49/2020 costituisce un autonomo atto di adozione, come tale dunque valido in salvaguardia ai sensi dell'art.143, comma 9, del d.lgs. 42/2004», peraltro condiviso a suo tempo con il Mibact. «Dal punto di vista operativo - conclude la Regione Lazio - quanto alla individuazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, dovrà farsi riferimento alle Tavole B del Ptpr adottato come rettificate, integrate ed ampliate dalla D.G.R. 49/2020; laddove tale delibera, per i beni identitari, faccia riferimento alle norme del Ptpr approvato, dovrà naturalmente farsi riferimento al Ptpr adottato».


La bocciatura del Ptpr da parte della Consulta ha preoccupato non poco gli operatori dell'edilizia e della progettazione. Il giorno stesso il presidente dei costruttori romani, Nicolò Rebecchini ha lanciato l'allarme per le paradossali conseguenze della sentenza, «che crea una gravissima incertezza e mette a rischio gli investimenti già effettuati e costringe a fermare i lavori avviati». Allarme condiviso anche dalle società di progettazione aderenti all'Oice. Il coordinatore regionale Oice del Lazio, Valter Macchi, ha prospettato «una ricaduta inestimabile in termini economici nel Lazio; basti pensare che tutti i permessi di costruire, dotati di nulla osta per la tutela ambientale e rilasciati da febbraio ad oggi, sono annullabili in autotutela. Che tutte le domande per il rilascio di permessi di costruire, per le quali vi è l'obbligo del nulla osta regionale, sono al momento sospese». Da ultimo anche i costruttori del Lazio hanno fatto sentire la loro voce con un comunicato diffuso ieri e condiviso da numerose categorie di operatori (Aniem Confapi, FederLazio, Confagricoltura Lazio, Cia Lazio, Copagri Lazio, Federbalneari Lazio, Sib Lazio Sud, TerritorioRoma, Faita Federcamping Lazio, Arel Lazio). Gli operatori chiedono a giunta e consiglio regionale «un tempestivo confronto per poter rappresentare quegli elementi minimi senza i quali non solo i diversi settori produttivi, ma anche l'auspicata riqualificazione territoriale, rischiano di rimanere senza un futuro».

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