Fisco e contabilità

Piccoli Comuni, in arrivo le regole per rappresentare la situazione contabile

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di Marco Castellani (*) - rubrica a cura di Ancrel

L'articolo 15 quater del Dl n. 34/2019 (decreto Crescita, convertito con legge n. 58/2019) ha rinviato di due anni (fino all'esercizio 2019) l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con meno di 5mila abitanti. Con riferimento all'esercizio 2019, i Comuni che si avvalsi della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare al rendiconto 2019 (da approvarsi entro il 30 aprile 2020) una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del Mef da emanarsi entro il 31 ottobre 2019.
Tale situazione patrimoniale costituirà il punto di partenza per la tenuta della contabilità economico – patrimoniale nell'esercizio 2020 con il regime ordinario mediante la matrice di Arconet.

Arconet
Dal verbale di Arconet del 13 settembre 2019 (allegato) si evince come la Commissione abbia approvato lo schema di decreto contenente le modalità semplificate. Tuttavia, la stessa Commissione precisa che tali modalità non potranno essere utilizzate da quei Comuni con meno di 5mila abitanti che, nelle more della formalizzazione della proroga, hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo dello stato patrimoniale e conto economico. Del resto i rendiconti 2018 comprensivi di conto economico e stato patrimoniale sono pubblicati nei siti istituzionali degli enti e sono stati trasmessi alla BDAP.
In ogni caso occorre ricordare come in questi anni di proroghe «last minute» non sia mai venuto meno l'obbligo dell'aggiornamento dell'inventario che dovrebbe già essere stato riclassificato e valorizzato con i criteri armonizzati. Il decreto, pertanto, si concentra sulle altre poste patrimoniali fornendo spunti operativi e rinviando alla pubblicazione sul sito Arconet di un file che aiuti gli enti a passare dai residui attivi e passivi approvati con il rendiconto 2019 per p.f. di V° livello alle corrispondenti voci di VII° livello di credito e debito.

I residui attivi
Ovviamente il dato dei residui attivi dovrà essere ridotto del Fcde e incrementato degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del principio contabile 4/2.
Sempre per i crediti si dovrà tenere anche conto degli accertamenti pluriennali delle partite finanziarie (titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4 – desumibili dall'allegato f) al rendiconto). Per contro dal lato dei debiti, ai residui passivi si dovranno invece aggiungere gli impegni pluriennali dei titoli/macroaggregati 3.2, 3.3, 3.4 e del titolo 4 – desumibili dall'allegato g al rendiconto.
Per gli accantonamenti, a eccezione delle quote accantonate per il ripiano perdite delle società partecipate che non vanno considerate per quelle società valorizzate con il metodo del patrimonio netto, si dovrà tenere conto di quanto indicato nel rendiconto 2019 per il fondo rischi da contenzioso, per il fondo del trattamento di fine mandato del Sindaco, altro.
Inoltre, ci sarà la possibilità di una valorizzazione a zero di alcune voci:
- risconti attivi e passivi;
- ratei attivi e passivi;
- contributi agli investimenti.
Per le disponibilità liquide gli enti dovranno fare riferimento a quanto indicato nel prospetto che il tesoriere trasmetterà alla banca dati SIOPE e scaricabile da www.siope.it dal 27 gennaio 2020. Nel caso in cui i dati SIOPE siano incoerenti rispetto a quelli dell'estratto conto del tesoriere, sarà possibile utilizzare i dati comunicati dal tesoriere.
Infine per altre voci quali le immobilizzazioni in corso e le immobilizzazioni finanziarie si dovrà fare riferimento forzatamene a dati extra contabili comunque da ricostruire sempre facendo riferimento ai contenuti del principio 4/3.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, si può affermare che questa volta, con largo anticipo, gli operatori dei piccoli comuni potranno muoversi nell'ambito di un preciso quadro di riferimento. Anche per i revisori che, più in generale, per le quadrature del conto economico e dello stato patrimoniale devono tenere in considerazione anche i contenuti del documento n. 9 dei «Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali" emanati dal Cndcec, sarà più semplice verificare la correttezza delle situazioni patrimoniali di partenza al 1° gennaio 2020.

(*)Presidente Ancrel

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