Pnrr, gli incentivi tecnici per l'innovazione confluiscono nel quadro economico dell'opera
Non possano rifinanziare il fondo secondo un meccanismo analogo a quello previsto per le risorse non distribuite ai dipendenti
Questo è il periodo nel quale i responsabili finanziari dei comuni entrano nel vivo del riaccertamento ordinario dei residui e dell'elaborazione del rendiconto. I dubbi e incertezze sono all'ordine del giorno, uno fra questi è il trattamento degli incentivi per funzioni tecniche secondo l'articolo 113 del codice dei contratti pubblici in riferimento alle opere finanziate con i fondi del Pnrr, perché secondo il disposto del comma 4 del citato articolo la quota del 20% non può essere destinata al fondo innovazione, in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei. E allora ci si interroga se il fondo vada costituito solo per l'80% destinato al personale oppure per il 100%, poi la quota del 20% che fine fa?
Per la gestione degli incentivi tecnici la lettura dell'articolato normativo consente di individuare quattro fasi, logicamente e cronologicamente distinte, seppur tra loro strettamente correlate.
La prima fase è quella relativa alla quantificazione e "costituzione" del fondo per le funzioni tecniche. La norma appare chiara nel prevedere che detto fondo, nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara, trovi indistintamente copertura sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti, senza operare alcuna distinzione rispetto alla fonte o alla natura (libera o vincolata) delle risorse che vi confluiscono.
Con la seconda fase l'Amministrazione procede alla "destinazione" delle risorse inserite nel fondo, suddividendole rispettivamente nella misura dell'80% e del 20% e cioè: la quota parte corrispondente all'80% è destinata a finanziare gli incentivi a favore di determinate categorie di dipendenti, che a vario titolo partecipano all'appalto, svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento; il restante 20%, ad esclusione però «delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata», è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
Seguono quindi la terza fase, in cui l'amministrazione procede all'utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4 dell'articolo 113, e infine la, eventuale, quarta fase inerente alla gestione della quota parte di risorse che, seppur inserite nel fondo, sono rimaste inutilizzate.
In tale quarta fase, per quanto riguarda le risorse stanziate per gli incentivi tecnici al personale, relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, o da questi svolte con accertamento negativo, il penultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che le economie risultanti vadano a incrementare il fondo di cui al comma 2. La norma, quindi, consente di ridestinare la quota parte dell'80% rimasta inutilizzata alla reintegrazione del fondo per funzioni tecniche, per essere poi redistribuita, nella misura dell'80%, a titolo di incentivo, al restante personale che abbia svolto le funzioni tecniche indicate dalla norma. Per quanto riguarda, invece, la quota destinata all'innovazione la disposizione del comma 4 si limita a vietare l'utilizzo delle risorse derivanti dai finanziamenti europei o a destinazione vincolata per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, senza, per altro, specificarne la sorte; senza quindi prevedere, come per la quota destinata al personale, che le economie vadano ad incrementare il fondo.
Con la conseguenza che il fondo per incentivi tecnici va costituito per l'intero importo e che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili alla quota del 20% finalizzata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, non possano rifinanziare il fondo di cui al comma 2, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per le risorse non distribuite ai dipendenti, dovendo di conseguenza confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinate al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo (Corte dei conti Toscana, con delibera n. 80/2021).
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel