Fisco e contabilità

Pnrr, necessario l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche anche dopo l'avvio della gara

In coerenza con il quadro normativo e con la programmazione generale dell'ente approvata nel Dup

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di Corrado Mancini ed Elena Masini

Per non farsi cogliere impreparati all'appuntamento con i bandi di assegnazione Pnrr, è necessario che gli enti programmino la progettazione dei relativi interventi. In questo senso il legislatore, al fine di favorire ed accelerare l'attività di predisposizione della documentazione progettuale necessaria alla partecipazione ai bandi, ha introdotto alcune specifiche norme di carattere derogatorio.

In primis, con l'articolo 52, comma 1, lettera a), punto 4, del Dl 31 maggio 2021 n. 77, è stato prorogato a tutto il 2023 l'articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019 che consente ai soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione la possibilità di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Gli enti quindi potranno dotarsi di un «parco progetti» idoneo a presentare candidature per l'assegnazione delle risorse, sebbene sul punto non si devono dimenticare le indicazioni fornite dalla Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 270/2021), secondo cui, in particolare, l'incarico di progettazione non deve essere fine a se stesso ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari. «Vi è quindi da tenere sempre in considerazione l'indispensabilità dell'accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell'opera pubblica quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile».

Inoltre l'articolo 6-bis del Dl 152/2021 al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Pnrr o del Pnc destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici.

La formulazione della disposizione normativa ha fatto sorgere, negli addetti ai lavori, alcuni dubbi interpretativi sulla effettiva portata della deroga perché l'articolo 21 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) disciplina sia il programma biennale delle forniture di beni e servizi che il programma triennale dei lavori pubblici. Con la conseguenza che non risulta molto chiaro quali siano specificatamente i documenti derogati: se solo il programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi o anche il programma triennale. Sul punto occorre evidenziare che, in base al Dm 14/2018 (articolo 6, comma 6), l'affidamento di un servizio di progettazione deve essere sia inserito nel programma biennale, se di importo pari o superiore a 40.000 euro, e successivamente nel programma triennale, in quanto concorre a determinare il valore complessivo del quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice. E infatti l'articolo 6, comma 6 del Dm 14/2018 specifica che «Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia' ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II». In sostanza, se nel Qte di un'opera sono incluse anche le spese di progettazione già sostenute in precedenza ed eventualmente incluse nel programma biennale, gli enti dovranno fare in modo che nella scheda D i relativi oneri non vengano inclusi nella disponibilità finanziaria triennale del programma ma solo nell'importo complessivo dell'opera.

Ne consegue che, a un'attenta lettura dell'articolo 6-bis (che parla di «procedure di affidamento dell'attività di progettazione») e del Dm 14/2018, la deroga riguarda solamente gli incarichi di progettazione ai fini del programma biennale di acquisizione di beni e servizi ma non anche l'opera pubblica nel suo insieme. Quindi gli interventi finanziati con risorse a carico del Pnrr o del Pnc dovranno essere puntualmente inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, in coerenza sia con il quadro normativo vigente che con la programmazione generale dell'ente approvata nel Dup, al pari di tutti gli altri interventi.

Che fare, quindi, se l'ente deve necessariamente avviare le procedure di affidamento di un lavoro per rispettare i termini imposti dal finanziamento (pena la perdita dello stesso) e l'opera non risulta inserita nel programma triennale? In questi casi una soluzione a cui spesso si ricorre è quella di approvare una variazione al piano opere pubbliche da parte della giunta comunale, in analogia con quanto previsto dall'articolo 175, comma 4, del Tuel per la variazione di bilancio in via d'urgenza. Peccato però che il Dm 14/2018 non prevede una variazione d'urgenza al programma delle opere pubbliche da parte della giunta. Il legislatore ha previsto meccanismi di flessibilità per snellire l'iter amministrativo, prevedendo (articolo 5, comma 11) che un «Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione». In sostanza è possibile avviare una gara per l'opera non inserita nel programma, se questa non va ad intaccare le disponibilità finanziarie riservate ad altri interventi già previsti, circostanza questa che è sempre rispettata con i finanziamenti del Pnrr, che rappresentano in ogni caso risorse aggiuntive. Quindi il Rup potrà bandire la gara, avviando contestualmente l'iter per l'aggiornamento del piano che potrà avvenire anche successivamente, in occasione della prima seduta utile del consiglio comunale.

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