Pnrr, variazioni anche in esercizio provvisorio
La conversione del Dl 13/2023 amplia il ventaglio delle deroghe sulla gestione dei bilanci
Si allunga la lista delle deroghe contabili per il Pnrr. L’ultima novità più recente, approvata con la legge di conversione del decreto 13/2023 (articolo 6-bis), estende la possibilità, per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, di effettuare variazioni di bilancio con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse al Pnrr. Si amplia la portata dell’articolo 15, comma 4-bis del Dl 77/2021, il quale ha previsto dal 2021 al 2026 la possibilità di variare il bilancio anche in esercizio o gestione provvisoria per iscrivere i finanziamenti statali ed europei, dalle sole spese in conto capitale alle spese correnti.
Con lo stesso decreto (articolo 8, comma 6) è stata disciplinata l'esclusione, per i fondi Pnrr/Pnc, dalle norme che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio puntuale alla Bdap dei dati sui bilanci o alla Sose dei dati per il calcolo dei fabbisogni standard. La deroga è finalizzata a garantire la liquidità per il raggiungimento degli obiettivi connessi a ciascun intervento Pnrr e Pnc.
Fra le deroghe già in essere c’è la possibilità di accertare le risorse Pnrr e Pnc sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione, senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante (articolo 15, comma 4, del Dl 77/2021). Una volta emanati i Dm di assegnazione delle risorse, gli enti possono accertare le entrate, nel rispetto della competenza finanziaria potenziata, per consentire, con il perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione dei Sal, le entrate saranno accertate nell’esercizio di assegnazione, con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese.
Altra deroga riguarda le risorse accertate che alla fine dell’esercizio, prima del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, confluiscono nel risultato di amministrazione ed essendo vincolate possono essere applicate al preventivo dell'esercizio successivo. Gli enti possono utilizzare le quote vincolate anche se sono in disavanzo, in deroga ai commi 897 e 898, della legge 145/2018 (articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021).
Per le risorse Pnrr e Pnc, essendo entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i programmi di spesa e accertare le entrate (articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel e articolo 51, comma 6, lettera a) del Dlgs 118/2011).