Polizia municipale, nessun danno al dipendente per il ritardo dell'ente nella consegna della divisa
Secondo la Cassazione, se manca la prova specifica del danno non può esserci risarcimento
In assenza di specifica prova, non è fondata la richiesta degli agenti della Polizia municipale di risarcimento del danno, patrimoniale e all'immagine, se il Comune ritarda di un anno nella consegna dei capi di vestiario da indossare in servizio. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione, nell'ordinanza n. 183, depositata ieri.
La richiesta risarcitoria oggetto della decisione riguarda due vigili urbani i quali accusavano l'ente locale datore di lavoro di aver fornito loro le nuove divise con un anno di ritardo rispetto alla prevista sostituzione, costringendoli a utilizzare quelle vecchie. Per questo, citavano in giudizio il Comune, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva, parametrata al valore dei capi di vestiario, nonché il risarcimento dei danni all'immagine e alla loro dignità professionale e personale.
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, negavano ogni tipo di pretesa risarcitoria, non essendo prevista alcuna indennità sostitutiva dalla legge o dalla contrattazione collettiva, né venendo allegato o provato alcun tipo di danno da parte degli stessi vigili urbani.
Dello stesso parere si è mostrata la Cassazione, alla quale si erano rivolti gli agenti sottolineando che il danno patrimoniale doveva essere rapportato al «valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita», e che il danno non patrimoniale «era da ritenere in re ipsa» e liquidato in via equitativa.
I giudici di legittimità hanno bocciato il ricorso su tutta la linea, ricordando come, in questa ipotesi, il risarcimento del danno non è escluso a priori, trattandosi di un ritardo nell'adempimento di un obbligo in capo al datore di lavoro, a condizione però che il lavoratore dimostri di aver subito un pregiudizio economico, quale l'usura di abiti propri, o di aver dovuto sopportare un costo per l'acquisto di abiti nuovi.
In sostanza, se manca la prova del danno non può esserci risarcimento, non potendo a ciò sopperire la valutazione equitativa del giudice, sia per il danno patrimoniale che per il danno all'immagine.